Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2013.126 |
Datum: | 02.08.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Norvegia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale; pubblica udienza; proporzionalità; segreti commerciali; segreto professionale dell'avvocato. |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;avv; Apos;art; Apos;assistenza; Apos;estero; Rusca; Apos;inchiesta; Apos;interrogato; Svizzera; Apos;interrogatorio; Stato; Corte; Michele; Confederazione; Norvegia; Apos;ambito; Apos;esecuzione; Postizzi; Berna; OAIMP; Mario; Ministero; Assistenza; Apos;invio; Apos;annullamento; Apos;udienza; Convenzione |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2013.123 -126 |
| Sentenza del 2 agosto 2013 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | 1. A. InC. , 2. B. INC. , 3. C. INC. , tutte rappresentate dall'avv. Michele Rusca, 4. D. , rappresentato dall'avv. Mario Postizzi, Ricorrenti | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione, Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Norvegia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) |
Fatti:
A. Il 10 luglio 2008 OKOKRIM, Sezione per la lotta alla criminalità economica ed ambientale, in Norvegia, ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 25 aprile 2010 ed il 21 febbraio 2012, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. per il reato di amministrazione infedele (art. 275 CP norvegese), risp. amministrazione infedele aggravata (art. 276 CP norvegese). In sostanza, il predetto è sospettato di aver distratto, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione, ingenti somme di denaro dalla F. AS (già, sino a giugno 2007, G. AS), società attiva in campo energetico (petrolio e gas), oggetto, dal 23 dicembre 2011, di una procedura d'insolvenza. Il revisore dei conti della società ha segnalato alle autorità norvegesi diverse transazioni sospette legate ad un contratto firmato con H., società statale angolana attiva nel medesimo settore. Destinatarie degli ingenti fondi oggetto delle summenzionate transazioni, versati su conti in Svizzera, sarebbero le società B. Inc. e A. Inc., entrambe con sede a Panama, denaro riversato in parte ad altre società, fra le quali I. AG, C. Inc., J. e K. SA. In sostanza, con la loro rogatoria, le autorità inquirenti norvegesi hanno chiesto alle autorità elvetiche di procedere alla perquisizione domiciliare di svariate società coinvolte nell'inchiesta e di abitazioni dell'indagato in Svizzera, nonché di interrogare, sulla base di una lista di domande da loro fornita, D. e L., amministratori delle società di cui sopra. Esse hanno inoltre postulato l'invio di ulteriore documentazione - oltre a quella già ricevuta mediante una precedente rogatoria - riguardante conti bancari di pertinenza della A. Inc., B. Inc. e I. AG.
B. Mediante decisione del 23 febbraio 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, autorizzando la presenza dell'autorità norvegese all'esecuzione delle misure d'assistenza. Con ordine di perquisizione e sequestro del 27 febbraio 2012, è stata disposta la perquisizione domiciliare dello studio legale di D., con conseguente sequestro della documentazione richiesta mediante complemento rogatoriale del 21 febbraio 2012. D. è stato interrogato il 19 settembre seguente.
C. Con decisione di chiusura del 27 marzo 2013, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità norvegesi di svariata documentazione sequestrata presso lo studio legale e notarile degli avv. D. e M. a Lugano, oltre al verbale d'interrogatorio di D. del 19 settembre 2012.
D. In data 26 aprile 2013 A. Inc., B. Inc. e C. Inc., patrocinate dall'avv. Michele Rusca, hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento.
Contro la stessa decisione, e in medesima data, ha interposto gravame davanti alla presente autorità anche l'avv. D., patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, postulandone l'annullamento nella misura in cui essa prevede la trasmissione di documentazione allegata al verbale d'interrogatorio di D. del 19 settembre 2012, della documentazione riguardante la società C. Inc. sequestrata presso l'ufficio dell'avv. D., nonché della documentazione concernente la società A. Inc.
E. Con scritto del 27 maggio 2013, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha rinunciato a presentare osservazioni per entrambi i ricorsi, condividendo tuttavia la decisione impugnata. A conclusione delle sue osservazioni del 3 giugno 2013, il MPC chiede, per quanto riguarda il ricorso delle società, che esso sia dichiarato inammissibile. Per quello presentato da D., esso ne postula la reiezione, nella misura della sua ammissibilità.
F. Con memoriali di replica del 17 giugno 2013, i ricorrenti si sono in sostanza riconfermati nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. D. postula inoltre un'udienza presso la presente autorità.
G. Nelle sue dupliche del 4 luglio seguente, il MPC ha confermato la sua posizione. L'UFG ha rinunciato a duplicare.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul-l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Norvegia e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per la Norvegia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° marzo 1995 per la Norvegia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic ). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 I ricorrenti impugnano, con gravami distinti ma invocando argomenti in gran parte collimanti, la stessa decisione. Il tenore dei ricorsi evidenzia peraltro i contatti e una naturale coordinazione tra gli avvocati Rusca e Postizzi nell'assistenza fornita ai propri clienti per rapporto alla rogatoria in questione. Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2013.123 -125 e RR.2013.126 e di pronunciarsi con un unico giudizio, modo di procedere suggerito tra l'altro anche dai summenzionati legali (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; Alfred Kölz/Isabelle Häner , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg. ).
1.4 I ricorsi sono stati tempestivamente interposti contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l'art. 74 AIMP , resa dall'autorità federale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80 k , così come 80 e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 AIMP , sono pacificamente dati.
1.5
1.5.1 La ricevibilità dei gravami presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere degli insorgenti giusta l'art. 80 h AIMP . In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80 h lett. a AIMP ), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80 h lett. b AIMP ; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9 a OAIMP . Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9 a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare ( DTF 126 II 258 consid. 2d/bb ; 122 II 130 consid. 2b ; 121 II 459 ; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 526, pag. 478 e n. 532, pag. 487 e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione ( DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.5.2 In concreto, le società ricorrenti censurano la mancata intimazione da parte del MPC della decisione impugnata, di cui sono venute a conoscenza tramite il legale di D., al loro patrocinatore avv. Michele Rusca.
Orbene, nei gravami si afferma che D. è amministratore delle tre società ricorrenti, quindi un loro organo, ciò che permetterebbe di sostenere che la perquisizione dello studio legale dell'avv. D. abbia toccato direttamente anche dette società, fondandone quindi la loro legittimazione ricorsuale, anche se solo relativamente alla documentazione di loro pertinenza. In questo caso, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere notificata, come giustamente evidenziato nei gravami, anche alle tre società attraverso l'avv. Rusca, al quale le predette, tramite D., hanno rilasciato una procura nell'ambito della procedura rogatoriale. Certo, pur essendo le affermazioni circa il ruolo di amministratore di D. credibili, le ricorrenti non hanno prodotto nessun estratto del registro di commercio panamense attestante l'esatta funzione del predetto in seno alle tre società. La questione non necessita tuttavia particolare approfondimento, nella misura in cui la legittimazione ricorsuale di D., proprietario o locatario dello studio legale perquisito, è pacifica, sia per quanto riguarda la documentazione sequestrata presso lo studio legale, sia per quanto concerne l'interrogatorio di D. del 19 settembre 2012, dato che quest'ultimo contiene informazioni che concernono personalmente la persona interrogata. Anche a voler ritenere non sufficientemente comprovata la legittimazione ricorsuale delle società ricorrenti, un'entrata nel merito si impone comunque.
2. Dal punto di vista processuale, per chiarire quanto il MPC ha concretamente fatto in relazione alla cernita dei documenti e alla tutela dei diritti strettamente personale di terzi, D. postula un'udienza presso il Tribunale penale federale.
La procedura in ambito di assistenza giudiziaria internazionale è di natura amministrativa (DTF 127 II 104 consid. 3d e rinvii). Essa non concerne accuse di natura penale ai sensi dell'art. 6 n . 1 CEDU . In concreto, non sono altresì toccati diritti e doveri di carattere civile, dato che l'autorità rogata non ha disposto la trasmissione di beni all'autorità rogante (v. sentenza del Tribunale federale 1C_471/2009 del 19 novembre 2009, consid. 2, con giurisprudenza citata; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.283 -284 del 24 marzo 2009, consid. 15; RR.2009.76 del 9 luglio 2009, consid. 2.2). Non essendo l'art. 6 n . 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha di per sé diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché le prospettate delucidazioni orali dovrebbero apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio e quale sarebbe il plusvalore rispetto alle ampie motivazioni formulate per iscritto nei gravami, nonché nei memoriali di replica. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (sui criteri in generale nella scelta della forma scritta od orale nella procedura amministrativa v., a prescindere dalla sopraccitata problematica dell'art. 6 n . 1 CEDU , Michele Albertini , Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000 , pag. 337 e segg. con rinvii giurisprudenziali).
3. I ricorrenti lamentano l'assenza di una cernita oggettiva dei documenti dei quali il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità norvegesi. Una parte degli stessi sarebbero infatti legati ad attività concernenti relazioni commerciali con ditte che nulla avrebbero a che fare con F. AS e con l'indagato all'estero. Inutili per l'inchiesta estera sarebbero pure gli allegati al verbale d'interrogatorio di D., nella misura in cui essi sarebbero stati prodotti dall'interrogato unicamente per sostanziare la solidità economica dell'avente diritto economico delle tre società ricorrenti e quindi dimostrare la coerenza tra le movimentazioni di denaro e la capienza economica delle predette.
3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
3.2 Nella fattispecie, occorre ribadire che sui conti di pertinenza delle tre società in questione sono pervenuti valori patrimoniali provenienti da relazioni bancarie intestate a F. AS, ovvero la società che secondo l'autorità estera sarebbe stata oggetto di amministrazione infedele ad opera di E.. In considerazione della predetta giurisprudenza (v. supra consid. 3.1), riguardando l'inchiesta estera reati patrimoniali di tipo distrattivo, tutta la documentazione relativa ai conti delle società ricorrenti è potenzialmente utile per l'inchiesta norvegese, poiché essenziale per ricostruire tutte le operazioni sospette. In questa logica si inserisce anche la documentazione non strettamente bancaria riguardante le tre società, nella misura in cui l'autorità estera deve poter analizzare le loro attività e valutare le eventuali connessioni con l'inchiesta in corso. Non si può infatti escludere che terze persone, fra le quali anche clienti dell'avv. D. che hanno interagito con le società ricorrenti, possano essere implicate nella vicenda, anche semplicemente in qualità di prestanome. Si tratta di un'analisi che l'autorità norvegese deve poter fare, a carico e discarico (v. DTF 118 Ib 547 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006, consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007, consid 4.2). Secondo la giurisprudenza, il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, alfine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).
3.2.1 La documentazione su supporto informatico, dal canto suo, risulta essere stata selezionata mediante una ricerca effettuata con l'aiuto di parole chiave, metodo contestato dai ricorrenti. Quest'ultimi si dolgono del fatto che nonostante una ricerca mirata - la ricerca è stata effettuata utilizzando i nominativi delle persone implicate nelle indagini estere -, nei documenti informatici sarebbero comunque presenti nominativi di soggetti che non avrebbero alcun legame con i fatti oggetto della rogatoria.
L'argomento non è pertinente e non permette di concludere circa l'assenza di utilità potenziale della relativa documentazione. è inevitabile che tra le tante carte sequestrate, così come tra i documenti informatici, siano presenti nominativi di soggetti che all'apparenza potrebbero ritenersi estranei ai fatti indagati all'estero, ma questo non significa ancora che una loro trasmissione all'autorità rogante disattenda il principio della proporzionalità. Tale documentazione, in ossequio ai principi giurisprudenziali summenzionati, è da considerarsi rilevante, poiché potenzialmente idonea a ricostruire operazioni che possono aver fatto da schermo, con l'intervento di terzi, alle distrazioni di valori patrimoniali di cui F. AS è stata vittima (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.75 del 19 dicembre 2012, consid. 2.5.3; RR.2009.202 del 4 marzo 2010, consid. 4.2).
3.2.2 Per quanto attiene ai documenti allegati al verbale d'interrogatorio di D., da quest'ultimo ritenuti inutili per l'inchiesta estera, in quanto prodotti unicamente per dimostrare la solidità finanziaria, slegata dalle distrazioni a danno della F. AS, dell'avente diritto economico delle società ricorrenti, essi possono servire alle autorità norvegesi proprio per scartare l'esistenza di eventuali ulteriori movimentazioni sospette di denaro collegate con le società ricorrenti. Il ricorrente sapeva del resto che il suo interrogatorio interveniva in una procedura rogatoriale, per cui è a torto che egli ritiene contrario al principio della buona fede la trasmissione degli allegati in questione. Se è vero, da una parte, che il ricorrente, al termine della sua deposizione, ha manifestato il suo dissenso all'invio di tali documenti (ciò che peraltro coincide con una mera opposizione ad un'esecuzione semplificata ex art. 80 c AIMP , e nulla di più), dall'altra, l'autorità d'esecuzione, prima di iniziare il suo interrogatorio, non ha garantito al predetto la non trasmissione degli stessi allo Stato rogante, il che sarebbe stato del resto impossibile in virtù degli obblighi di collaborazione nei confronti dello Stato estero e dell'inesistenza in concreto (v. anche infra consid. 5) di un diritto di rifiutarsi di testimoniare da parte dell'interessato. Essa ha semplicemente preso atto dell'opposizione manifestata, valutandola e scartandola in sede di decisione di chiusura, ritenendo, a giusto titolo, che le informazioni contenute negli allegati in questione potessero essere utili anche per l'autorità inquirente estera.
3.2.3 Ricordato che le misure rogatoriali richieste sono state effettuate in presenza degli inquirenti norvegesi, ciò che ha sicuramente permesso di meglio calibrare la cernita della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione, quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza effettuate e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e la documentazione raccolta. Sarà dunque in quella sede che i ricorrenti potranno far valere le loro ragioni sulle operazioni ed informazioni ivi contenute.
4. Nei ricorsi si sostiene infine che l'invio all'estero della documentazione sequestrata pregiudicherebbe gli interessi commerciali delle società ricorrenti, nella misura in cui verrebbero rese note alla concorrenza, più specificatamente a E., le loro relazioni d'affari.
4.1 In generale, la rivelazione di segreti commerciali non costituisce un impedimento assoluto all'esecuzione di misure rogatoriali e alla concessione di assistenza giudiziaria (v. art. 248 cpv. 1 CPP in relazione con art. 9 AIMP ; Andreas J. Keller , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Andreas Donatsch/Thomas Hansjakob/Viktor Lieber [Hrsg.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 23 e seg. ad art. 248 CPP ; v. anche Caroline Gstöhl , Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Berna 2008, pag. 318). In caso di obbligo di testimoniare e di edizione, prevale piuttosto l'obbligo d'informare, dato che il segreto commerciale non costituisce un motivo per non deporre o per opporsi ad un ordine di edizione (v. Gstöhl, op. cit., pag. 80).
4.2 Orbene, negli atti ricorsuali non vengono sufficientemente spiegate e sostanziate le ragioni per cui, nel caso concreto, la protezione degli interessi commerciali delle società ricorrenti prevarrebbe su quella degli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere, i quali sono di regola preponderanti; ragioni che neppure gli atti dell'incarto permettono del resto di evidenziare. Le affermazioni dei ricorrenti in tale ambito, prive di qualsiasi riferimento a problematiche specifiche, puntuali e concrete, non permettono dunque di rifiutare l'assistenza a causa dell'invocata tutela del segreto commerciale. Spetterà del resto alle autorità norvegesi adottare eventuali misure supplementari in tal senso, qualora nel procedimento all'estero dovessero essere presentate richieste simili, e non vi è nessuna ragione per ritenere che esse non verrebbero dovutamente prese in esame a salvaguardia dei legittimi interessi delle parti.
5. In sede di replica D., basandosi su un promemoria redatto dalla sua segretaria il 17 giugno 2013, nel quale quest'ultima dichiara che nel CD di cui è stato ordinata la trasmissione all'estero figurerebbero dati e informazioni riguardanti altri clienti dello studio (ad esempio, bozze di atti notarili, atti successori, traduzione di testi, ecc.), censura la violazione del segreto professionale dell'avvocato.
Occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha motivato in maniera molto scarsa quest'ultima censura, senza menzionare concretamente, benché abbia visionato il contenuto del CD ben prima della decisione di chiusura, nessun documento ch'egli ritiene coperto dal segreto professionale, basandosi in realtà esclusivamente sulla suddetta nota, redatta tra l'altro susseguentemente all'inoltro del suo gravame. Vi è comunque da domandarsi come mai tale segreto non sia stato invocato al momento della perquisizione, ciò che avrebbe semmai permesso di mettere sotto sigillo i documenti ritenuti da proteggere (art. 9 AIMP e 246-248 CPP). In questo senso, oltre che tardiva, la censura suscita perplessità anche sotto il profilo della buona fede processuale. Ad ogni modo, un'analisi del contenuto del CD di cui è stato ordinata la trasmissione all'autorità rogante permette di respingere la censura in questione anche nel merito. I documenti ivi contenuti riguardano in effetti attività commerciali e relazioni intrattenute dalle società ricorrenti con altre società, segnatamente quelle segnalate mediante rogatoria. Trattasi in particolare di contratti di cooperazione, di acquisto e di vendita in ambito navale, di fatture per attività commerciali, di brokeraggio, ecc. Non trattandosi di attività tipica d'avvocato, ma di attività commerciale e di amministrazione di società, D. non può avvalersi del segreto professionale dell'avvocato per opporsi ad una loro trasmissione all'estero (sul tema v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.271 del 18 luglio 2013, consid. 4).
6. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed i gravami respinti. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia complessiva è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata, viste le sinergie emerse grazie alla congiunzione delle cause (v. supra consid. 1.3), a fr. 9'000.--; essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati dell'importo totale di fr. 11'000.-- (fr. 6'000.-- + fr. 5'000.--). La differenza di fr. 2'000.-- è restituita ai ricorrenti, in parti uguali per gravame ovvero fr. 1'000.-- a favore delle litisconsorti rappresentate dall'avv. Rusca e fr. 1'000.-- a favore di D.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza tendente all'ottenimento di un'udienza pubblica è respinta.
2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti.
3. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese dell'importo totale di fr. 11'000.--. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.--, più precisamente fr. 1'000.-- alle società ricorrenti e fr. 1'000.-- a D.
Bellinzona, 5 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Michele Rusca
- Avv. Mario Postizzi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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