Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2012.220 |
Datum: | 22.01.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): diritto di essere sentito; doppia punibilità; prescrizione; proporzionalità. |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;assistenza; Stato; Ministero; Svizzera; Apos;art; Italia; MP/TI; Corte; Milano; Apos;esecuzione; Cantone; Ticino; OAIMP; Accordo; Apos;ambito; Apos;insorgente; Convenzione; Apos;Italia; Repubblica; Apos;altro; Apos;applicazione; Apos;altra; Apos;organizzazione; Apos;Accordo; -svizzero; Nella |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2012.220 |
| Sentenza del 22 gennaio 2013 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Sequestro di un conto bancario (art. 33 a OAIMP ) |
Fatti:
A. Il 10 ottobre 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per titolo di traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio, rogatoria sfociata nel 2001, tra l'altro, nel sequestro, ad opera del Ministero pubblico del Cantone Ticino, della relazione n. 1 presso banca B., a Z., intestata alla predetta, nonché nell'invio alle autorità italiane della relativa documentazione bancaria (v. atto 2 MP/TI, doc. a e c).
B. Il 3 luglio 2009 il Ministero pubblico ticinese ha contattato l'autorità rogante al fine di ottenere informazioni sullo stato della procedura penale italiana a carico di A., chiedendo inoltre se vi fosse sempre un interesse al mantenimento del sequestro del suddetto conto (v. atto 2 MP/TI, doc. e).
C. Con scritto del 23 febbraio 2010 l'autorità inquirente italiana ha postulato la conferma del sequestro in questione, precisando che, da una parte, A. è stata oggetto in Italia dell'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale e patrimoniale resasi da poco definitiva; dall'altra, ella è stata condannata in primo grado alla pena di sei anni di reclusione e ad una multa di EUR 14'000.-- per diversi delitti di usura, fatti commessi dal 2002 al 2005. Preannunciando una richiesta di confisca dei beni della A. in Svizzera, l'autorità italiana ritiene che gli stessi siano il provento delle attività criminali gestite dalla predetta in collegamento con gli interessi criminali di suo marito C. (v. atto 2 MP/TI, doc. f).
D. Non ricevendo nessuna ulteriore comunicazione da parte italiana, il 6 luglio 2012 il Ministero pubblico ticinese ha ripreso contatto con l'autorità rogante, chiedendo informazioni sui procedimenti penali in corso a carico di A. e sulla preannunciata richiesta di confisca dei valori sequestrati su suolo elvetico, fissando all'uopo un termine di due mesi, pena il dissequestro del conto bloccato (v. atto 2 MP/TI, doc. h).
E. Il 16 luglio 2012 la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera una nuova domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito, questa volta, di un procedimento di misure di prevenzione aperta nei confronti di A.. Con la loro rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno postulato il sequestro della relazione n. 1 presso banca B., a Z., intestata alla predetta. Esse sospettano che le somme di denaro ivi confluite costituiscano il frutto o il reimpiego delle attività delinquenziali commesse o gestite dalla A. in contesti di criminalità organizzata (narcotraffico ed usura), anche in collegamento con gli interessi illeciti del marito C., presunto boss mafioso. La misura cautelare si fonderebbe sulla macroscopica sproporzione tra la complessiva entità del saldo attivo della predetta relazione bancaria e i modesti redditi leciti dichiarati dalla A. nel corso degli anni (v. atto 1 MP/TI).
F. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 5 settembre 2012, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato nel merito della commissione rogatoria presentata dall'autorità italiana, ordinando il sequestro degli averi, quasi due milioni di franchi, e della documentazione relativi alla relazione di cui sopra (v. atto 3 MP/TI).
G. In data 13 settembre 2012 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo lo sblocco dei valori depositati sul suo conto.
H. A conclusione delle loro osservazioni del 24 ottobre 2012, il Ministero pubblico ticinese e l'Ufficio federale di giustizia hanno postulato la reiezione del gravame.
I. Con memoriale di replica del 2 novembre 2012, trasmesso all'UFG e al Ministero pubblico ticinese per conoscenza, l'insorgente si è riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull' organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione di entrata in materia ed incidentale del Ministero pubblico ticinese del 5 settembre 2012, mediante la quale è stato ordinato il sequestro dei valori depositati sul conto dell'insorgente presso la banca B. a Z. In quanto titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a OAIMP ; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80 e cpv. 1 AIMP ). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80 e cpv. 2 lett. a AIMP ) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80 e cpv. 2 lett. b AIMP ). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la decisione impugnata è una decisione di chiusura oppure incidentale, come definita dall'autorità d'esecuzione, in modo tale da stabilire se l'entrata in materia vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.
2.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80 e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003, consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro ( TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74 a cpv. 1 unitamente ad art. 80 d AIMP ), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33 a OAIMP e art. 11 e seg. CRic ).
2.2 L'art. 74 a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP. Di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008, consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema possa sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1).
2.3 Nella fattispecie, il sequestro del conto oggetto della misura litigiosa risale al 23 aprile 2001. Esso è stato ordinato nell'ambito di una prima rogatoria del 1996 concernente una procedura penale per traffico di stupefacenti e riciclaggio a carico della ricorrente (v. supra lett. A). Sebbene la seconda rogatoria del 16 luglio 2012 (v. supra lett. E), tendente all'ottenimento del sequestro del medesimo conto, abbia basi diverse dalla prima, ossia un procedimento di prevenzione patrimoniale aperto nei confronti di A., essa va considerata in realtà come un'istanza di conferma del sequestro originario. L a richiesta di riesaminare la legalità della misura coercitiva in questione, in atto da più di dieci anni, è giustificata. A livello procedurale è quindi d'uopo considerare la decisione impugnata come una decisione di chiusura e non incidentale come indicato dall'autorità d'esecuzione. Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80 e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80 k AIMP ). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
3. La ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione di conferma del sequestro del suo conto sia immotivata.
Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost . (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in grado di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Nel caso concreto il Ministero pubblico ticinese, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata e a confermare il sequestro, evidenziando il contenuto del decreto di sequestro del 13 luglio 2012 emanato dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma Misure di Prevenzione, nel quale la ricorrente viene indicata come persona dedita "a traffici delittuosi (riciclaggio e reinvestimento di illeciti profitti, in parte provento della ventennale attività di narcotraffico diretta dal marito C. e in parte frutto della continuata consumazione di ulteriori delitti, fra cui usura, frodi fiscali, fatti di bancarotta frudolenta oltre che vicende di narcotraffico), da cui ha tratto proventi tali da garantire a lei e al suo nucleo famigliare un tenore di vita e la formazione di patrimonio del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati" (v. act. 1.1 pag. 2). In definitiva, la ricorrente conosceva i motivi della conferma del sequestro e disponeva di sufficienti informazioni per valutare se contestare la misura coercitiva. La censura va quindi respinta.
4. L'insorgente contesta la sussistenza del requisito della doppia punibilità. A suo dire, la domanda di confisca preannunciata dalle autorità italiane non potrà trovare alcuna effettiva esecuzione in Svizzera, paese in cui la confisca prima dell'accertamento della responsabilità penale non è prevista da alcuna base legale.
4.1 Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la natura e le caratteristiche della procedura di prevenzione patrimoniale italiana, confermandone la sua validità quale fondamento di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostanza, tale procedura presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l'esistenza di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. Essa può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP ( TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010).
4.2 È tuttavia necessario che nello Stato richiedente vi sia una competenza repressiva, quand'anche le autorità non intendano esercitarla. L'assistenza giudiziaria internazione in materia penale può essere accordata unicamente ad uno Stato in grado di perseguire i comportamenti costitutivi di reato (DTF 126 II 212 consid. 6b; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009 , n. 564). Dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa). Il decreto di sequestro del 13 luglio 2012 emesso dal Tribunale di Milano evidenzia la sussistenza di indizi sufficienti per sospettare A. di appartenere al sodalizio criminale dedito al narcotraffico e all'usura riconducibile al marito C., presunto boss mafioso (v. atto 1 MP/TI). L'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è punita in Italia sulla base dell'art. 416 -bis CP italiano, disposizione che va messa in relazione con l'art. 1 della legge n. 575 del 1965, secondo il quale "la presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". La ricorrente è cittadina italiana e vive in Italia, Paese in cui è pure radicata l'associazione criminale di cui egli è indiziata di fare parte, ossia la mafia. Visto quanto precede, non vi sono dubbi circa la competenza repressiva delle autorità penali italiane.
4.3 In definitiva, assodato il carattere penale del procedimento di prevenzione patrimoniale nonché la competenza repressiva delle autorità giudiziarie italiane, la censura della ricorrente va respinta.
5. Secondo la ricorrente i reati ipotizzati dalle autorità inquirenti italiane alla base del contestato sequestro sarebbero largamente prescritti.
L a ricorrente omette di considerare che la risposta alla domanda se l'azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). L'insorgente disattende altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n . 1 CEAG ). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP non contiene disposizioni che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). La censura va quindi disattesa.
6. La ricorrente sostiene che la decisione contestata sia lesiva del principio della proporzionalità. La somma sequestrata sarebbe largamente superiore ai valori contemplati nella sentenza di primo grado e in ogni caso certamente sconnessa da qualsiasi ipotesi di reato.
6.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
6.1.1 In concreto, la ricorrente è oggetto in Italia di una procedura di prevenzione patrimoniale in quanto indiziata di appartenere ad un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e all'usura, reato quest'ultimo sulla base del quale è stata condannata il 16 aprile 2009 - unitamente a D., E. e C. - ad una pena di sei anni di reclusione e a EUR 14'000.-- di multa (v. atto 1 MP/TI). L'autorità rogante ritiene che i valori depositati sulla relazione sequestrata, la cui entità sarebbe in contraddizione con i redditi dichiarati, siano da ricollegare alle attività illecite svolte dalla ricorrente in seno all'organizzazione criminale facente capo al marito, presunto boss mafioso. Il legame tra detto conto ed il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano risulta pertanto evidente, ciò che permette senz'altro di confermare la legalità del sequestro in sé.
6.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, nel suo decreto del 13 luglio 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, ha ordinato il sequestro di tutti i valori depositati sulla relazione di pertinenza della ricorrente "potendosi ragionevolmente ritenere, rebus sic stantibus, che le somme di denaro ivi confluite costituiscano il frutto o il reimpiego delle attività delinquenziali commesse o gestite dalla A. in contesti di criminalità organizzata (narcotraffico ed usura), anche in collegamento con gli interessi illeciti del marito C. di primario allarme sociale per lunghissimo tempo. La misura cautelare si fonda, allo stato, sulla macroscopica sproporzione tra la complessiva entità del saldo attivo della predetta relazione bancaria e i modesti redditi leciti dichiarati dalla A. nel corso di molti anni" (v. atto 1 MP/TI). Il Tribunale di Milano osserva inoltre che "nel corso delle approfondite indagini patrimoniali effettuate nell'ambito dell'originario procedimento di prevenzione era altresì emerso che D. aveva costituito società per far confluire all'estero i consistenti proventi delle attività di narcotraffico, usura, riciclaggio e false fatturazioni condotte in proprio e nell'interesse del proprio antico boss (il già citato C.) e che i conti correnti di E., personali o intestati alla F., sono stati utilizzati per far confluire sui conti correnti della A. ingenti somme di denaro che non trovano alcuna lecita giustificazione" (v. ibidem). Quanto precede permette di ritenere che tutti i valori depositati sul conto della ricorrente possano essere di origine criminale, ragione per cui il sequestro va confermato nella sua totalità.
6.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP ; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordinato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefinita (v. Zimmermann , op. cit. , n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost .) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost . (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in considerazione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esige anche che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas ( TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
6.3 Nella fattispecie, si rileva che nel decreto del 13 luglio 2012 il Tribunale di Milano ha fissato un udienza al 12 dicembre 2012 per la discussione in ordine alla richiesta di confisca dei valori depositati sul conto sequestrato in Svizzera. Ad oggi questa Corte non ha purtroppo ricevuto nessuna informazione sull'esito di tale udienza. Orbene, se è vero che il sequestro contestato è in essere oramai dal 2001 e che lo stesso poggia, dal 13 luglio 2012, su nuove basi, - quest'ultimo fatto potrebbe infatti indurre a credere che le basi precedenti fossero insufficienti, visto che la ricorrente è sì stata condannata, ma non vi è stata nessuna decisione di confisca dei valori depositati sul conto bloccato in Svizzera - prima di decidere sull'eventuale dissequestro dei beni della ricorrente occorre, anche alla luce della gravità delle condotte a lei rimproverate, conoscere l'esito finale della procedura in corso in Italia. In definitiva, al Ministero pubblico ticinese è fissato un termine di tre mesi a partire dalla crescita in giudicato della presente sentenza per ottenere informazioni presso l'autorità rogante sullo stato di avanzamento della procedura in Italia e sulla data alla quale l'autorità giudiziaria italiana si pronuncerà in merito alla confisca dei fondi sequestrati in Svizzera alla ricorrente. In caso contrario, il conto di pertinenza della ricorrente dovrà essere dissequestrato.
6.4 Riassumendo, la censura legata alla violazione del principio della proporzionalità è respinta ed il sequestro è confermato.
7. Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). L a tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4bis PA , nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Al Ministero pubblico del Cantone Ticino è fissato un termine di 90 giorni a partire dalla crescita in giudicato della presente sentenza per ottenere presso l'autorità rogante le informazioni di cui al considerando 6.3.
3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 22 gennaio 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF ).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF ) .
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