Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RH.2013.9 |
Datum: | 06.11.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Estradizione all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;estradizione; Apos;art; Svizzera; Apos;estradando; Corte; Apos;UFG; Parte; Apos;ordine; Ufficio; CEEstr; Apos;arresto; Paese; Apos;istruzione; Apos;autorità; Apos;incarto; énal; Apos;ordinanza; Italia; Apos;Ufficio; Apos;assistenza; Repubblica; Convenzione; Secondo; Stato; Apos;estero; Apos;interessato; Apos;adozione |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RH.2013.9 |
| Sentenza del 6 novembre 2013 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliera Clara Poglia | |
| Parti | A. , attualmente in detenzione, rappresentato dall' avv. Cesare Lepori, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni , Controparte | ||
| Oggetto | Estradizione all'Italia Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP ) |
Fatti:
A. Il 17 giugno 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (no 10015/2008 R.G. PM - 8266/2008 R. GIP) nei confronti di A. per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).
B. Mediante segnalazione del 3 ottobre 2013, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 3.1).
C. Il 4 ottobre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Ticino (act. 3.2) la quale è sfociata nel fermo dell'estradando il 5 ottobre 2013. Interrogato il 7 ottobre 2013 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (act. 3.3). In data 8 ottobre 2013, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 3.6).
D. Con telefax all'UFG del 10 ottobre 2013, il Ministero della Giustizia italiano ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di A. e richiesto l'estensione a 40 giorni del termine per la presentazione di una formale domanda di estradizione, della quale veniva peraltro assicurato l'inoltro (act. 3.4). Tale proroga è stata concessa tramite scritto dell'UFG dell'11 ottobre 2013 (act. 3.5).
E. Il 21 ottobre 2013, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l'annullamento e richiedendo di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà (act. 1).
F. Tramite osservazioni del 28 ottobre 2013, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (act. 3). Con scritto del 30 ottobre 2013, il ricorrente ha indicato di non essere in grado di replicare data l'assenza del proprio legale italiano e la conseguente impossibilità di fornire ulteriori eventuali elementi a conferma della propria estraneità ai fatti addebitatigli. Lo stesso si è peraltro riservato l'opportunità di prendere ulteriormente posizione in merito alla fattispecie in esame (act. 4).
Diritto:
1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) , in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 ( AIMP ; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale ( ROTPF ; RS 173.713.161) , la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP ), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2.
2.1 Secondo l'art. 16 n . 1 CEEstr , in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP , la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; Laurent Moreillon , Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP ). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF , il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125 , 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 ; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; Stefan Heimgartner , Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159 ), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP ), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP ) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP ). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa ( ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".
3. Nel suo gravame, l'insorgente sostiene di essere estraneo ai fatti addebitategli nell'ambito del procedimento penale italiano adducendo di essere in grado di produrre immediatamente un alibi.
3.1 Secondo l'art. 53 AIMP , se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP , ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006 , consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente si limita a contestare i fatti imputatigli dall'autorità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre questa Corte a considerare che sia data in maniera inequivocabile l'esistenza di un alibi. Peraltro, la richiesta dell'estradando di poter esaminare tutto l'incarto dell'UFG allo scopo di fornire tale alibi (act. 1, p. 4) appare, da un lato, non conforme alle esigenze imposte dalla giurisprudenza resa in materia e, dall'altro, superflua. In effetti, va in primo luogo ricordato che l'accesso agli atti dell'estradando si limita ai documenti decisivi per l'esito del gravame e non a tutto l'incarto (sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.277 del 6 febbraio 2013, consid. 2.1 e riferimenti citati). Inoltre, alla luce degli elementi esposti dall'autorità rogante, ripresi segnatamente nell'ordine di arresto impugnato, e degli atti a cui il ricorrente ha avuto accesso, quest'ultimo disponeva di sufficienti elementi fattuali per potere, se dal caso, esporre e dimostrare il proprio alibi. Per tale medesimo motivo, non vi è ragione di dar seguito alla prerogativa unilateralmente arrogatasi dall'insorgente (v. supra Fatti lett. F) e accettare che lo stesso prenda posizione sulla fattispecie in esame al di là del termine impartitogli a tale scopo dalla scrivente Corte (act. 2). In definitiva, non essendovi elementi immediatamente disponibili che permettano di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
4. L'estradando contesta altresì l'ordine di arresto affermando che non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale.
4.1 Come indicato supra, giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
4.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 , parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
4.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. I legami che egli presenta in effetti con il territorio elvetico appaiono a dir poco tenui. Cittadino italiano, il ricorrente risiede da poco tempo in Svizzera (si sarebbe, a suo dire, annunciato presso il comune di U. molto recentemente, ossia l'11 settembre 2013) senza peraltro disporre di un regolare permesso di soggiorno. Non svolge inoltre alcuna attività professionale e non ha legami famigliari in questo Paese. Tale situazione, soprattutto alla luce della sopraccitata giurisprudenza, mediante la quale il Tribunale federale ha negato la scarcerazione a persone residenti e attive professionalmente in Svizzera da molti anni, è indice di un alto rischio di fuga. Va inoltre aggiunto che l'estradando non richiede o propone alcun provvedimento cautelare sostitutivo alla detenzione (art. 47 cpv. 2 AIMP ). Tali provvedimenti non apparirebbero comunque sufficienti nella fattispecie per eliminare il rischio di fuga. In particolare, per quanto concerne la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, va sottolineato come tale misura può entrare in linea di conto unicamente quando è accompagnata dal deposito di una cauzione ( ATF 136 IV 20 consid. 3 e sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009, consid. 6.4.2 e RR.2012.1 del 17 febbraio 2012, consid. 2.2), la quale non è stata in casu proposta né del resto il ricorrente ha fornito elementi di sorta per valutarne l'eventualità.
Quanto precede dispensa questa Corte dalla necessità di esaminare la disponibilità del ricorrente a non compromettere l'istruzione penale (consid. 4.1).
5. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.
6. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 7 novembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Cesare Lepori
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF ). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF ). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF ).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).
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