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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BV.2012.39 vom 12.03.2013

Hier finden Sie das Urteil BV.2012.39 vom 12.03.2013 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BV.2012.39

Il reclamante ha presentato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, contestando due decisioni di sequestro emesse dalla Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell'Agenzia federale delle contribuzioni (AFC). Le decisioni di sequestro impugnate sono state relative a immobili e valori patrimoniali depositati presso la Banca D e la Banca E, in relazione alle infrazioni fiscali commesse dalla società C SA, azionista del reclamante. La Corte dei reclami penali ha esaminato le argomentazioni del reclamante e ha rilevato che le decisioni di sequestro soddisfano le esigenze di motivazione e resistono alla censura di violazione del diritto di essere sentito. Tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso per diverse ragioni: 1. La scarsa motivazione delle decisioni di sequestro non è sufficiente a giustificare l'interesse pubblico; 2. Le decisioni di sequestro sono state emesse in maniera proporzionata, ma non soddisfano il principio di proporzionalità; 3. Non vi è alcuna colpa, neppure lieve, nel mancato rispetto dei termini da parte del reclamante; 4. Le decisioni di sequestro sono state giuste e non violano l'art 70 cpv 1 CP per rinvio dell'art 2 DPA. Inoltre, la Corte ha anche esaminato le argomentazioni del reclamante riguardo all'ammontare delle infrazioni fiscali commesse dalla società C SA e ha rilevato che il valore dei beni sotto sequestro non è sproporzionato per rapporto al presunto ammontare delle infrazioni fiscali contestate a A. In sintesi, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso del reclamante per le decisioni di sequestro emesse dalla DAPI dell'AFC, considerando che le argomentazioni non sono state tempestive e che le decisioni di sequestro soddisfano le esigenze di motivazione.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BV.2012.39

Datum:

12.03.2013

Leitsatz/Stichwort:

Sequestro (art. 46 DPA).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;art; Apos;AFC; Corte; Apos;imposta; Apos;autorità; Apos;ammontare; Amministrazione; Apos;annullamento; Apos;organizzazione; Regolamento; Apos;operazione; Apos;ultimo; Apos;inchiesta; Apos;ambito; énal; Presidente; Cancelliere; Apos;avv; Massimiliano; Schiavi; Banca; Direttore; Apos;emanazione; Contro; Apos;altro; Apos;interessato; Apos;istanza

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BV.2012.39

Decisione del 12 marzo 2013

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,

Andreas J. Keller e Tito Ponti ,

Cancelliere Davide Francesconi

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Massimiliano Schiavi,

Reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni ,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA )


Fatti:

A. In data 10 luglio 2012, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) ha avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti di A. e B., azionisti della società C. SA, per sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva ( LIP ; RS 642.31) e truffa fiscale giusta l'art. 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo ( DPA ; RS 313.0).

B. Nell'ambito della suddetta inchiesta, la DAPI, in data 11 luglio 2012, ha emesso diverse decisioni di sequestro concernenti immobili di proprietà del reclamante (v. act. 2.2), tra i quali figurano la part. no. 1 RFD di Z. e la part. no. 2 RFD di Y. (sottoforma di blocco a registro fondiario) e concernenti valori patrimoniali depositati presso, tra le altre, la Banca D. e Banca E. (v. act. 2.4).

C. Con reclamo del 16 luglio 2012, pervenuto all'AFC il giorno successivo, A. è insorto contro le predette decisioni - limitatamente ai beni di cui al punto B - dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Il reclamante censura la scarsa motivazione di entrambe le decisioni di sequestro, nonché la mancanza di proporzionalità delle stesse (v. act. 1).

D. In data 19 luglio 2012 il Direttore dell'AFC ha trasmesso alla scrivente Corte copia del reclamo interposto, con le proprie osservazioni, postulando la reiezione del gravame. L'AFC, ritenuti i sospetti di reato gravanti sul reclamante, considera la misura del sequestro giustificata e proporzionata, avuto particolare riguardo all'ammontare delle presunte infrazioni fiscali (v. act. 2).

E. Con osservazioni di duplica [ recte : replica ] del 20 agosto 2012, il reclamante considera tardive le argomentazioni dell'AFC addotte in sede di risposta, siccome le stesse avrebbero dovuto essere parte integrante dell'originaria decisione di sequestro. A tal proposito, egli postula la restituzione di un congruo termine per potersi determinare in relazione a quanto esposto dall'AFC in sede risposta (v. act. 9).

F. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1. Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con
l'art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] e l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA ). Il reclamo deve essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA ). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell'amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest'ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA ), il quale, se non rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

1.2. Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario subordinato all'AFC e sono giunte a conoscenza del destinatario in data 12 luglio 2012 (v. act. 2.3 e 2.4). Pertanto, presentato correttamente al Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA ), entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3 DPA , il reclamo è tempestivo (tenuto conto dell'art. 20 cpv. 3 PA , applicabile su rinvio dell'art. 31 DPA ).

1.3. Il reclamante, nella sua qualità di proprietario dei beni oggetto delle impugnate decisioni di sequestro, ha senza dubbio un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse. La sua legittimazione ad agire è dunque data (art. 28 cpv. 1 DPA ).

2.

2.1. A. censura in primo luogo la scarsa e sommaria motivazione di entrambe le decisioni di sequestro, sostenendo in particolare che a fronte di una così incisiva misura nei suoi confronti non basterebbero poche righe, che evidenzierebbero solo vaghi indizi e generiche supposizioni riguardo alla realizzazione dei reati ipotizzati.

2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost ., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso in esame, le avversate decisioni di sequestro soddisfano le esigenze di motivazione sopraesposte. Entrambe le decisioni impugnate contengono infatti, seppur in maniera sintetica, un esposto del contesto fattuale all'interno del quale si inscrive l'indagine condotta dalla DAPI e i motivi che hanno portato all'emanazione dei suddetti provvedimenti. Inoltre, come emerge dagli atti, le decisioni di sequestro sono state emesse il giorno dopo l'avvio della procedura penale amministrativa da parte dell'AFC, motivo per il quale, quanto all'esposizione dei fatti e dei motivi alla base delle stesse non ci si può mostrare eccessivamente severi. Intervenendo nelle battute iniziali dell'inchiesta, entrambi i provvedimenti contengono nondimeno tutte le indicazioni necessarie e resistono alla censura di carente motivazione mossa da A.

Il reclamante è stato dunque correttamente posto nella condizione di comprenderne la portata e di impugnare le decisioni - come poi effettivamente avvenuto - dinanzi alla scrivente Corte. Cosi facendo, e disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57 ), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito del reclamante sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3). In siffatte circostanze, la censura di carente motivazione deve pertanto essere respinta.

2.3. Con la sua duplica [ recte : replica ], il reclamante contesta altresì la tempestività delle osservazioni presentate dall'AFC, le cui argomentazioni, a suo dire, avrebbero dovuto figurare già nelle originarie decisioni di sequestro. Ribadendo dunque la carente motivazione dei provvedimenti, egli postula inoltre " la restituzione di un congruo termine" per poter " adeguatamente rispondere a quanto esposto" (v. act. 9 pag. 2).

L'assunto non regge. Innanzitutto, come esposto sopra, le avversate decisioni di sequestro soddisfano le esigenze di motivazione e resistono alla censura di violazione del diritto di essere sentito del reclamante (cfr. n. 2.2 supra). Ne discende che le osservazioni al reclamo presentate dall'AFC non sono affatto tardive, bensì tempestivamente presentate nell'ambito della vertenza pendente dinanzi alla Corte dei reclami penali, e avviata su reclamo di A.

Non si comprende, inoltre, per quale motivo il reclamante non abbia potuto replicare alle considerazioni espresse dall'AFC nel termine impartitogli. A questo proposito, infatti, egli non adduce alcuna valida argomentazione a sostegno della sua richiesta, espressa invero in maniera assai vaga. L'art. 24 cpv. 1 PA - applicabile su esplicito rinvio dell'art. 31 cpv. 1 DPA - avente quale oggetto la restituzione dei termini, prevede che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso. Condizione necessaria per la restituzione è che l'inadempiente, che può essere la parte o il suo rappresentante legale, non abbia rispettato un termine o una scadenza contro la sua volontà e che da ciò derivi un irrimediabile pregiudizio giuridico (ad esempio la perdita di una possibilità di ricorso). È in particolare importante che non vi sia alcuna colpa, neppure lieve, nel mancato rispetto dei termini; una colpa, anche se leggera, esclude la possibilità di restituzione. La restituzione è pertanto possibile unicamente quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare i termini, rispettivamente le scadenze ( Galliani/Marcellini , Codice svizzero di procedura penale CPP - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 e segg. ad art. 94 CPP ). Quale motivo di inosservanza, giurisprudenza e dottrina citano ad esempio l'incapacità passeggera di discernimento, l'incidente e le sue conseguenze, la malattia improvvisa e grave, la ricezione tardiva di una decisione notificata correttamente, le indicazioni erronee fornite dall'autorità competente in merito alle vie di ricorso a condizione tuttavia che il destinatario non potesse rendersi subito conto che l'indicazione era inesatta (DTF 98 Ia 602 consid. 4; Stoll , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 6 ad art. 94 CPP ).

Nel caso di specie, appare subito evidente che la richiesta di restituzione del termine è manifestamente infondata, siccome priva di qualsiasi argomentazione e giustificazione a supporto, motivo per il quale essa è da respingere.

Occorre ancora osservare che non sarebbe possibile nemmeno trattare tale richiesta come un'istanza di proroga del termine per presentare il memoriale di replica, ritenuto come il reclamante abbia inteso far dipendere quest'evenienza dall'esito del gravame relativamente alla censura di carente motivazione delle decisioni di sequestro, ciò che evidentemente non è possibile, poiché tali censure vengono trattate nell'ambito della presente decisione, e non preliminarmente ad essa. In altre parole, il reclamante, se questa fosse stata effettivamente la sua intenzione, avrebbe dovuto presentare, prima della scadenza del termine, una normale richiesta di proroga, come previsto dall'art. 22 cpv. 2 PA , senza però subordinarla all'esito del gravame.

3.

3.1. Il reclamante lamenta altresì una lesione del principio di proporzionalità siccome non vi sarebbe alcun riferimento preciso in merito all'ammontare delle presunte infrazioni fiscali. A suo dire, il sequestro " a tappeto" di tutti i suoi beni non sarebbe né necessario né proporzionale, bastando al proposito, a garanzia dell'eventuale provento delle infrazioni, limitare il sequestro agli altri beni (immobili e valori patrimoniali) non oggetto della presente impugnativa.

3.2. Il sequestro previsto all'art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l'Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d'imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in relazione con l'art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA ; DTF 124 IV 313 , consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell'11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 340 n. . 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell'art. 71 cpv. 1 CP , se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell'imposta sottratta (DTF 126 I 97 , consid. 3c e 3d; 120 IV 365 ; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

3.3. Occorre innanzitutto osservare che nel caso concreto gli avversati sequestri poggiano le proprie basi su fondati e sufficienti indizi di reato a carico del reclamante, al quale l'AFC contesta, con precisione e dovizia di dettagli, diverse infrazioni fiscali commesse nella sua qualità di azionista della società C. SA. In particolare A. è sospettato di aver intenzionalmente omesso di contabilizzare la totalità della cifra d'affari realizzata grazie alla gestione della menzionata società, allestendo a questo scopo rendiconti inesatti all'attenzione dell'autorità fiscale. Il reclamante avrebbe altresì omesso di versare al fisco l'imposta preventiva sugli utili che egli percepiva dalla società, disattendendo così il principio dell'autotassazione. Le asserzioni dell'AFC trovano inoltre sostanziale riscontro nelle dichiarazioni dello stesso A. (cfr. act. 2.6).

Per quanto riguarda l'ammontare delle presunte infrazioni fiscali, i sequestri non appaiono lesivi del principio di proporzionalità, in particolare alla luce della dettagliata esposizione effettuata dall'AFC in sede di risposta, e della cui attendibilità e veridicità non v'è motivo di dubitare, circostanza che peraltro nemmeno il reclamante solleva. Le stime effettuate dall'autorità inquirente federale riguardo all'ammontare delle presunte infrazioni fiscali imputabili al reclamante - effettuate sulla base dei dati raccolti nel corso dell'inchiesta, nonché delle dichiarazioni dello stesso A. - porterebbero a quantificare l'illecito provento nell'ordine di un milione di franchi svizzeri. A fronte di questo importo, il valore dei beni di pertinenza di A. posti sotto sequestro dalla DAPI - su riserva di un'apposita stima ufficiale per quanto attiene agli immobili - si attesta su importi inferiori. Da rilevare inoltre, come rettamente ricordato dalla stessa AFC, che gli immobili di Z. e Y. (quest'ultimo, oltretutto, di proprietà del reclamante solo in ragione di un mezzo) oggetto della presente impugnativa sono gravati da ipoteche. Ne consegue che, allo stato attuale del procedimento, il valore dei beni sotto sequestro non è sproporzionato per rapporto al presunto ammontare delle infrazioni fiscali contestate a A., cosicché la relativa censura deve essere respinta siccome infondata.

4. Alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo deve essere respinto. Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA , l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP. L'art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parte soccombente, il reclamante deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--: essa è coperta dall'anticipo spese già prelevato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante ed è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 13 marzo 2013

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Massimiliano Schiavi

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF .

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).

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