Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2012.119 |
Datum: | 04.10.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Termini ricorsuali(art. 80k AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;art; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Corte; Talleri; Confederazione; Galliani/Marcellini; Apos;avv; Giacomo; Ministero; Svizzera; Lugano; Giusta; Apos;estero; Stoll; Basilea; Apos;atto; Apos;anticipo; énal; Presidente; Cancelliera; Assistenza; Apos;organizzazione; Apos;assistenza; Apos;avente; Apos;ultimo; Waldmann/Weissenberger; Zurigo/Basilea/Ginevra |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2012.119 |
| Sentenza del 4 ottobre 2012 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri | |
| Parti | A., rappresentata dall'avv. Giacomo Talleri, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione, Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) Termini ricorsuali (art. 80 k AIMP ) |
Fatti:
A. Il 23 dicembre 2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento a carico di B., per bancarotta fraudolenta (art. 216 e 223 R.D. 267/1942), malversazione a danno dello Stato (art. 316 -bis CP italiano), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 CP italiano), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 CP italiano), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 CP italiano), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 -bis CP italiano), associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648 -bis CP italiano) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 -ter CP italiano) (act. 1.7). Con la sua domanda, l'autorità rogante ha chiesto di individuare, con la perquisizione e il sequestro della relativa documentazione bancaria, natura e effettiva provenienza o destinazione dei flussi finanziari che hanno interessato la sfera finanziaria del gruppo B. In particolare viene richiesto il sequestro della documentazione bancaria, a partire dal 2007, del conto intestato alla ricorrente e in essere presso la banca C. SA di Lugano, segnatamente la verifica di operazioni bancarie effettuate a partire da tale relazione bancaria a favore di B. e della D. SA (act. 7.1).
B. Con decisione del 13 settembre 2011 (act. 7.3), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda rogatoriale e successivi complementi datati 17 maggio 2011, 21 giugno 2011 e 10 gennaio 2011 (act. 7.1). Con scritto del 27 ottobre 2011, il MPC ha quindi ordinato alla banca C. SA di Lugano l'individuazione della relazione bancaria intestata alla ricorrente e l'edizione di documentazione relativa a tale conto bancario (act. 7.4), imposizione a cui la banca C. SA ha dato seguito con invio del 9 novembre 2011 (act. 7.5).
C. Con decisione di chiusura del 15 marzo 2012, il MPC ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti acquisiti presso la banca C. SA di Lugano e relativi alla relazione bancaria n. 1 intestata ad A., e meglio la documentazione di base, gli atti relativi alla gestione e contatti con la cliente e gli estratti conto con i relativi giustificativi contabili (act. 1.1).
D. La decisione di chiusura succitata, notificata unicamente alla banca C. SA, è stata da questa trasmessa, il 20 marzo 2012, alla ricorrente (cfr. act. 1.1; act. 1.2, 1.3).
Il 29 marzo 2012 la ricorrente, rappresentata dall'avv. Giacomo Talleri, ha richiesto al MPC la concessione di una proroga di almeno 30 giorni del termine per interporre ricorso avverso la decisione di chiusura del 15 marzo 2012 (act. 1.4), proroga autorizzata il 3 aprile 2012 (act. 1.4).
Con scritto del 24 aprile 2012, il MPC ha confermato all'avv. Talleri di essere incorso in un errore concedendo la proroga in questione, trattandosi di un termine legale e dunque improrogabile (act. 1.5, 1.6).
E. Il 16 maggio 2012, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura del 15 marzo 2012 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento e, in via subordinata, l'esclusione dalla trasmissione di alcuni documenti (act. 1).
Nelle loro osservazioni, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MPC hanno concluso all'inammissibilità del ricorso, rispettivamente alla reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (act. 7 e 8). Con memoriale di replica del 23 luglio 2012, trasmesso per informazione al MPC e all'UFG, la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( LOAP ; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF, RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495 ) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 In questa materia la procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in ambito di assistenza giudiziaria, segnatamente la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1).
1.3 Giusta l'art 80 m cpv. 1 AIMP , l'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera e all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera. Con riferimento al titolare di una relazione bancaria, la giurisprudenza considera che allorquando quest'ultimo è domiciliato all'estero, compete alla banca di informare il suo cliente così da permettergli di eleggere domicilio ed esercitare tempestivamente il diritto di ricorso riconosciutogli dall'art. 80 h lett. b AIMP e dall'art. 9 a lett. a OAIMP (DTF 136 IV 16 consid. 2.2). Di principio, la notificazione alla banca determina il punto di partenza del termine di ricorso e pertanto, se essa decide di informare il suo cliente, deve farlo senza indugio. Il cliente deve infatti essere in grado di manifestarsi entro i trenta giorni della notificazione alla banca indicando a quale momento ha avuto conoscenza effettiva della decisione (DTF 136 IV 16 consid. 2.4).
1.3.1 A. ha preso effettiva conoscenza della decisione impugnata datata 15 marzo 2012, il 20 marzo successivo (cfr. act. 1 pag. 1, act. 1.2 e act. 1.4). L'impugnativa avverso tale decisione è stata presentata il 16 maggio 2012, dopo che il 29 marzo 2012 il rappresentante della ricorrente aveva richiesto al MPC la concessione di una proroga di almeno trenta giorni del termine per presentare ricorso, proroga accordata con timbro del 3 aprile 2012 (act. 1, act. 1.4).
1.3.2 Giusta l'art. 80 k AIMP , il termine di ricorso è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione. L'art. 12 cpv. 1 AIMP prevede che, salvo diversa disposizione dell'AIMP, le autorità amministrative federali applicano per analogia la PA e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse; per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
La prorogabilità di un termine stabilito dalla legge viene negata da tutte le normative richiamate all'art. 12 AIMP : l'art. 22 PA , secondo cui il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato; l'art. 89 CPP , giusta il quale i termini legali, ossia quelli per cui la legge stabilisce espressamente la durata, non sono prorogabili, fatta eccezione per i casi di restituzione del termine.
Per i termini legali è la legge medesima a fissare la durata, mentre per i termini giudiziari o amministrativi è il giudice, rispettivamente l'autorità amministrativa, a stabilire il momento entro il quale un determinato atto deve essere adempiuto. La proroga di un termine fissato dalla legge non può essere concessa né da un giudice, federale o cantonale, né ottenuta tramite un mezzo straordinario di diritto cantonale o l'accordo delle parti. Ciò in contrapposizione ai termini fissati dalle autorità, che invece possono essere prorogati o differiti ( Maitre/Thalmann , in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 4 e segg. ad art. 22 PA ; Galliani/Marcellini , Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, [Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 89 CPP ; Stoll , Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 1 segg ad art. 94 CPP ). Se un termine viene lasciato decorrere infruttuosamente, si ricade in un caso di inosservanza ( Brüschweiler , Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 1 e segg. ad art. 89 CPP ), circostanza che implica, tra altri, la decadenza del diritto (Stoll , op. cit., n. 2 ad art. 94 CPP ).
1.3.3 Nel caso concreto, non vi è dubbio - e neppure è oggetto di contestazione - che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 80 k AIMP sia un termine legale, termine per il quale nessuna proroga poteva essere concessa. Il ricorso, presentato il 16 maggio 2012, risulta pertanto tardivo.
1.4 La ricorrente sostiene che, indipendentemente da quanto sopra, il suo ricorso dovrebbe essere ritenuto tempestivo, dovendo la sua buona fede in merito alla concessione della proroga, essere protetta.
1.4.1 Secondo la giurisprudenza non esiste alcun diritto alla tutela della buona fede se l'errore era riconoscibile da parte del ricorrente o del suo avvocato semplicemente consultando il testo di legge (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_746/2011 del 28 novembre 2011, consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 6B_295/2011 del 26 agosto 2011, consid. 1.3).
1.4.2 Nel caso concreto la ricorrente, patrocinata da un avvocato, avrebbe senz'altro dovuto accorgersi che un termine legale non può essere prorogato, come stabilito in maniera chiara dagli art. 22 PA e 89 CPP . In base alla predetta giurisprudenza non vi è dunque margine per una tutela della sua buona fede.
1.5 La tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la richiesta di proroga dovrebbe essere considerata come restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 CPP , va anch'essa disattesa e ciò per i seguenti motivi.
1.5.1 Giusta l'art. 94 CPP , la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza (cpv. 1). L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (cpv. 2).
La restituzione dei termini è prevista anche all'art. 24 cpv. 1 PA : se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; giusta l'art. 32 cpv. 2 PA, l'autorità può comunque tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
Condizione necessaria per la restituzione è che l'inadempiente, che può essere la parte o il suo rappresentante legale, non abbia rispettato un termine o una scadenza contro la sua volontà e che da ciò derivi un irrimediabile pregiudizio giuridico (ad esempio la perdita di una possibilità di ricorso). È in particolare importante che non vi sia alcuna colpa, neppure lieve, nel mancato rispetto dei termini; una colpa, anche se leggera, esclude la possibilità di restituzione. La restituzione è pertanto possibile unicamente quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare i termini, rispettivamente le scadenze ( Galliani/Marcellini , op. cit., n. 1 e seg. ad art. 94 CPP ).
Quale motivo di inosservanza, giurisprudenza e dottrina citano ad esempio l'incapacità passeggera di discernimento, l'incidente e le sue conseguenze, la malattia improvvisa e grave, la ricezione tardiva di una decisione notificata correttamente, le indicazioni erronee fornite dall'autorità competente in merito alle vie di ricorso a condizione tuttavia che il destinatario non potesse rendersi subito conto che l'indicazione era inesatta (DTF 98 Ia 602 consid. 4; Stoll , op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP e rinvii). Quando l'errore in merito all'errata indicazione delle via di ricorso è riconoscibile, la parte toccata deve rivolgersi immediatamente all'autorità e richiedere una rettifica ( Galliani/Marcellini , op. cit., n. 3 ad art. 94 CPP ).
1.5.2 Già da tali considerazioni deriva che, nella fattispecie, non vi è spazio alcuno per una restituzione dei termini, in quanto la ricorrente, regolarmente patrocinata, non poteva non sapere che il termine di cui all'art. 80 k AIMP è un termine legale non prorogabile, e ciò semplicemente consultando il testo di legge. Il mancato rispetto dei termini deriva quindi perlomeno da sua concolpa, ciò che rende inapplicabili sia l'art. 24 cpv. 1 PA che l'art. 94 CPP .
1.6 A prescindere dalle suddette considerazioni, va rilevato che la proroga in oggetto, oltre ad essere errata, è stata emessa da un'autorità che non era nemmeno competente in questo ambito visto l'effetto devolutivo del ricorso (v. Seiler , in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., n. 3 e segg. ad art. 54 PA; sull'effetto devolutivo del ricorso v. anche Kiener/Rütsche/Kuhn , Öffentliches Verfahrensrecht, Zurigo/San Gallo 2012, p. 290). Come tale essa è nulla (DTF 132 II 342 consid. 2.1; v. anche DTF 136 II 415 consid. 1.2; decisione del Tribunale penale federale BB.2012.45 del 9 maggio 2012) e non può esplicare alcun effetto giuridico.
2. Da quanto sopra discende che il ricorso, tardivo, è irricevibile. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). La tassa di giustizia va fissata a fr. 3'000.-- ed è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo già versato di fr. 5'000.-- e l'eccedente sarà restituito alla ricorrente dalla cassa del Tribunale.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico di A. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la differenza di fr. 2'000.-- rispetto all'anticipo richiesto.
Bellinzona, 5 ottobre 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Giacomo Talleri
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
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