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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2011.259 vom 19.01.2012

Hier finden Sie das Urteil RR.2011.259 vom 19.01.2012 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2011.259

Il ricorso del ricorrente contro la decisione del Ministero Pubblico del Cantone Ticino di chiusura dell'istituto di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale della Svizzera è ammissibile. La Corte dei reclami penali ha riconosciuto l'inammissibilità del ricorso, considerando che il termine di ricorso contro la decisione dell'8 settembre 2011 era scaduto il 12 ottobre 2011 e che il ricorrente non aveva presentato alcuna motivazione adeguata per una restituzione dei termini. La Corte ha anche riconosciuto l'inammissibilità del ricorso, considerando che la richiesta di proroga presentata dal ricorrente era stata respinta e che il suo gravame non presentava alcuna ragione valida per una restituzione dei termini.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2011.259

Datum:

19.01.2012

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): restituzione del termine (art. 24 cpv. 1 PA).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Apos;art; Tribunale; Ministero; Corte; Cantone; Ticino; Apos;anticipo; Presidente; Cancelliere; Pubblico; Assistenza; Germania; Apos;assistenza; Svizzera; Apos;ultima; Ufficio; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Giorgio; Bomio

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2011.259

Sentenza del 19 gennaio 2012

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,

Giorgio Bomio e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. ,

Ricorrente

contro

Ministero Pubblico del Cantone Ticino ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )

Restituzione del termine (art. 24 cpv. 1 PA )


Visti:

- la decisione di chiusura dell'8 settembre 2011, mediante la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione di svariati documenti e mezzi di prova concernenti A. alla Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen (Germania), autorità che conduce un procedimento penale a carico del suddetto per falsa dichiarazione giurata
(§ 156 CP tedesco),

- lo scritto del 13 ottobre 2011, mediante il quale A. ha postulato una restituzione del termine per impugnare la suddetta decisione, comunque contestata a titolo cautelativo;

- lo scritto del 20 ottobre 2011, con cui il Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha avvisato il Ministero pubblico ticinese del ricorso interposto contro la decisione dell'8 settembre 2011, precisando che tale gravame aveva automaticamente effetto sospensivo;

- la lettera del 21 ottobre 2011, mediante la quale il TPF ha fissato al ricorrente un termine al 2 novembre 2011 per completare il suo gravame ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA , nonché invitato il medesimo a versare l'anticipo delle spese;

- lo scritto ricevuto dal TPF il 3 novembre 2011, con il quale il ricorrente precisava il suo gravame, allegando la ricevuta relativa all'avvenuto pagamento dell'anticipo spese nonché un documento intitolato "Kurzgutachten: Zusammenfassung der Aktionen des Finanzamts in Sachen Dr. A. aus psychologischer Sicht" redatto da B.;

- le osservazioni del 21 novembre 2011 presentate dal Ministero pubblico ticinese, con le quali esso postula la reiezione del gravame;

- le osservazioni del 5 dicembre 2011 inoltrate dall'Ufficio federale di giustizia, a conclusione delle quali esso postula il rifiuto della concessione di una restituzione del termine;

- l'invito a replicare del 7 dicembre 2011 inviato al ricorrente dal TPF;

- le richieste di proroga formulate dal ricorrente in data 21 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012, entrambe accolte da questa autorità, precisando tuttavia in maniera esplicita che la seconda sarebbe stata anche l'ultima;

- la terza richiesta di proroga presentata dal ricorrente il 9 gennaio 2012;

- il rifiuto del TPF del 10 gennaio 2012 di concedere una terza proroga;

- lo scritto del ricorrente del 13 gennaio 2012, mediante il quale egli reitera la sua richiesta di proroga allegando un certificato medico del 2 novembre 2011.

Considerato:

- che giusta l'art. 80 k della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 ( AIMP ; RS 351.1) il termine di ricorso contro una decisone di chiusura è di trenta giorni;

- che l'art. 85 cpv. 3 CPP , applicabile in virtù dell'art. 12 cpv. 1 AIMP , prevede che la notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni;

- che la decisione di chiusura dell'8 settembre 2011 è stata presa in consegna il 12 settembre 2011 da C., figlia del ricorrente, nata il 1° gennaio 1990, ragione per cui essa è da considerarsi validamente avvenuta in detta data (v. atto 16 MPTI);

- che il termine ricorsuale di cui all'art. 80k AIMP scadeva il 12 ottobre 2011, motivo per cui il ricorso, inviato il 13 ottobre 2011, è tardivo;

- che l'insorgente afferma di aver preso conoscenza della decisione contestata solo il 13 ottobre 2011, a causa della sua assenza dalla Svizzera negli ultimi due mesi;

- ch'egli sarebbe inoltre stato malato e non in grado di reagire in maniera adeguata alla decisione in questione, ragione per cui postula la restituzione del termine di ricorso;

- che secondo l'art. 24 cpv. 1 PA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso, fatto salvo l'art. 32 cpv. 2 PA ;

- che in virtù di quest'ultima disposizione, l'autorità che deve decidere può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive;

- che lo scritto del 2 novembre 2011 da lui inoltrato tardivamente il 13 gennaio scorso e apparentemente redatto dal signor B., Diplom-Psychologe, non presenta né un'intestazione relativa ad uno studio medico né una firma del suo presunto autore;

- che tale documento non può essere considerato un mezzo di prova atto a dimostrare che il ricorrente sia stato impedito senza sua colpa di agire nel termine fissato dalla legge;

- che l'onere probatorio incombeva al ricorrente, il quale era tenuto a motivare e debitamente documentare la sua richiesta (v. DTF 119 II 86 consid. 2b);

- che l'assenza in quanto tale dalla Svizzera non è un argomento sufficiente per postulare una restituzione dei termini visto che il ricorrente era tenuto ad istruire debitamente la figlia su come procedere in caso di ricezione di invii di questo genere (v. B. Maitre/V. Thalmann , in B. Wald-

mann/P. Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, art. 24 n. 33 e rinvii) e che in questo ambito non sono del resto allegate irregolarità di sorta (v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_519/2011 del 21 ottobre 2011, consid. 3);

- che altri motivi per una restituzione dei termini non vengono allegati;

- che la richiesta va pertanto respinta ed il suo gravame è da considerarsi dunque inammissibile;

- che il ricorrente, risultando soccombente data l'inammissibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 3'000.-- già versato. La cassa del Tribunale penale federale verserà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.

Bellinzona, 20 gennaio 2012

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- A.

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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