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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2012.69 vom 06.12.2012

Hier finden Sie das Urteil RP.2012.69 vom 06.12.2012 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2012.69

La Corte dei reclami penali del Tribunale pénal fédéral ha pronunciato la sentenza del 6 dicembre 2012 in merito alla domanda di revisione presentata dall'A. contro l'Estradizione alla Russia. La Corte ha riconosciuto l'irricevibilità della domanda di revisione e ha stabilito che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dell'A., mentre la sentenza originale non è stata inviata al destinatario.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2012.69

Datum:

06.12.2012

Leitsatz/Stichwort:

Estradizione alla Russia/Domanda di revisione (art. 66 PA): mancato pagamento dell'anticipo delle spese.

Schlagwörter

Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;anticipo; Apos;istante; Apos;autorità; Presidente; Cancelliere; Filippo; Ferrari; Ufficio; Settore; Estradizioni; Russia; Apos;ultimo; Apos;invito; Apos;art; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Garré; Nathalie; Zufferey

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2012.244 e RP.2012.69

Sentenza del 6 dicembre 2012

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,

Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Russia

Domanda di revisione (art. 66 PA)


Visti:

- la domanda di revisione della decisione del 12 settembre 2012 del Tribunale penale federale (in seguito: TPF), mediante la quale è stata confermata la decisione di estradizione alla Russia di A., presentata da quest'ultimo in data 18 ottobre 2012;

- l'invito a versare l'anticipo delle spese e a produrre una procura debitamente firmata, emessa in favore dell'Avv. B. e attestante i suoi poteri di rappresentanza , inoltrato all'istante dal TPF in data 22 ottobre 2012, il quale non risulterebbe giunto al destinatario per motivi non imputabili a quest'ultimo;

- l'ulteriore, eccezionale, invito a versare l'anticipo delle spese e a produrre la suddetta procura inoltrato all'istante il 19 novembre seguente fissante un termine al 27 novembre 2012.

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del TPF giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP );

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA );

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA );

- che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito della domanda di revisione;

- che il pagamento dell'anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato al 27 novembre 2012 (v. act. 6);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito della domanda di revisione;

- che l'istante, risultando soccombente data l'irricevibilità della sua domanda, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );

- che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 6 dicembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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