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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BK.2011.22 vom 17.01.2012

Hier finden Sie das Urteil BK.2011.22 vom 17.01.2012 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BK.2011.22

Il reclamo presentato dallo stato A. è inammissibile perché non è stato inviato entro il termine scadente fissato dalla Corte dei reclami penali, che era di 28 novembre 2011. Inoltre, la decisione del Tribunale pénal fédéral ha invitato lo reclamante a versare un anticipo delle spese processuali, ma il pagamento non è stato effettuato entro il termine assegnato. Pertanto, la Corte dei reclami penali non può accogliere il ricorso e ordina al reclamante di sopportare le spese processuali cagionate.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BK.2011.22

Datum:

17.01.2012

Leitsatz/Stichwort:

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP): mancato versamenteo dell'anticipo delle spese.

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;anticipo; Contro; Ministero; Confederazione; Cancelliere; Paolo; Caratti; Apos;insorgente; RSPPF; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Ponti; Emanuel; Hochstrasser; Joséphine; Contu; Giampiero; Vacalli; Parti; Apos;avv

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BK.2011.22

Decisione del 17 gennaio 2012
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente,

Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Paolo Caratti,

Reclamante

Contro

Ministero pubblico della

Confederazione,

Controparte

Oggetto

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP )


Visto:

- il reclamo presentato il 27 ottobre 2011 da A. (v. act. 1) presso la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro il decreto di abbandono emesso nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) il 14 ottobre 2011, riguardante il procedimento penale per i titoli di organizzazione criminale (art. 260 ter CP ), favoreggiamento (art. 305 CP) e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 e 2 LStup ) (v. act. 1.1) ;

- la decisione del 17 novembre 2011 con la quale la presente Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata in calce al reclamo, ed invitava quindi l'insorgente a versare entro il termine scadente il 28 novembre 2011 un anticipo delle spese di fr. 1'500.- (v. act. 2);

- lo scritto del 2 dicembre 2011 al patrocinatore del reclamante, mediante il quale la presente autorità ha invitato l'insorgente a versare, entro il termine ultimo e non prorogabile del 15 dicembre 2011, l'anticipo spese richiesto, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine suppletorio assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non valendo quale ritiro (v. act. 3);

Considerato:

- che in base all'art. 3 cpv. 2 in fine" del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), se l'anticipo delle spese non è versato entro il termine supplementare fissato il ricorso è dichiarato irricevibile;

- che, nella fattispecie, il secondo invito a versare l'anticipo delle spese indicava chiaramente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);

- che il pagamento dell'anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che il reclamante, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);

- che una tassa di giustizia minima di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 5 e 8 RSPPF .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 gennaio 2012

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a

- avv. Paolo Caratti,

- Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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