Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2010.258 |
Datum: | 09.03.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;art; Corte; Apos;assistenza; Italia; Apos;avv; Apos;inchiesta; Confederazione; Svizzera; Apos;estero; Apos;ambito; Apos;area; Apos;esecuzione; Apos;Accordo; Apos;estraneità; Ministero; Apos;Italia; Repubblica; Milano; Apos;UFG; Convenzione; -svizzero; Apos;ipotesi; Presidente; Cancelliere; Paolo; Bernasconi |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2010.257 -258 |
| Sentenza del 9 marzo 2011 II Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Andreas Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Graziano Mordasini | |
| Parti | 1. A. AG, 2. B., entrambi rappresentati dall'avv. Paolo Bernasconi, Ricorrenti | |
| Contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione, Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia |
Fatti:
A. Il 12 novembre 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 26 gennaio, 19 febbraio, 23 aprile e 11 dicembre 2009, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. e D., amministratori della E. S.r.l., società italiana interessata alle operazioni di bonifica dell'area ex F. di U. nell'ambito del Progetto G., H., e altri per il reato di riciclaggio di denaro . Secondo l' autorità rogante la E. S.r.l. avrebbe in particolare sottoscritto con società italiane ed estere numerosi contratti di consulenza, intermediazione, procacciamento di clienti, apparentemente funzionali alle operazioni di trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti dell'area in oggetto, senza in realtà svolgere alcuna attività effettiva, ma all'unico scopo di veicolare denaro sottratto a società italiane verso i conti svizzeri dell'avv. H. e della I. LLC, società americana da lui gestita. Da questi conti il denaro sarebbe poi stato trasferito su conti riferibili a J. o a persone a lui vicine e oggetto dell'inchiesta italiana.
B. Mediante decisione del 30 gennaio 2009, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) - a cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda - è entrato nel merito della commissione rogatoria presentata dall'autorità italiana. Il 20 febbraio successivo l'autorità rogata ha ordinato in particolare il sequestro e l'edizione di tutte le relazioni bancarie, dei conti, dei titoli di credito o cassette di sicurezza riferibili a C., D., K., J., L., M. ed N..
C. Con decisioni di chiusura del 4 ottobre 2010 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane di diversa documentazione bancaria relativa alla relazione n. 1 intestata a B. e J., nonché di varia documentazione afferente alla relazione n. 2 intestata alla A. AG, di cui B. è avente diritto economico, entrambe aperte presso la banca O. di V.
D. In data 4 novembre 2010 la società A. AG e B. hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone, in via principale, l'annullamento. Mediante istanze processuali esse domandano inoltre di ordinare all'UFG di chiarire quali siano le sentenze di condanna pronunciate dalle autorità giudiziarie penali italiane nei confronti degli imputati nel procedimento che ha condotto alla rogatoria in oggetto e se alla luce di dette sentenze l'autorità estera mantiene la sua rogatoria per rapporto alla documentazione dei ricorrenti.
A conclusione delle loro osservazioni del 26 e 29 novembre 2010, il MPC e l'UFG hanno postulato la reiezione del gravame.
E. Con scritto del 17 dicembre 2010, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, i ricorrenti hanno comunicato la loro intenzione di rinunciare a produrre un memoriale di replica, riconfermandosi nel contempo nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( LOAP ; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ( CAS ). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS ). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro le decisioni del 4 ottobre 2010 il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80 k in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP . La legittimazione dei ricorrenti, titolari dei conti oggetto delle criticate misure d'assistenza, è pacifica (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a OAIMP ; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.4 B. e la A. AG impugnano con un solo gravame due separate decisioni basate sullo stesso complesso di fatti. Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2010.257 e RR.2010.258 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; Alfred Kölz/Isabelle Häner , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg. ).
2.
2.1 Preliminarmente i ricorrenti sottolineano come i personaggi chiave implicati nel procedimento penale estero, vale a dire J. ed i suoi ausiliari e consulenti, siano già stati giudicati in Italia e le loro condanne abbiano avuto una vasta eco sulla stampa della vicina Penisola (v. act. 1.5-1.9). Nonostante ciò l'autorità rogante non avrebbe trasmesso al MPC queste importanti informazioni, fatto questo costitutivo di una "grave deficienza" ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP , tale da comportare l'irricevibilità della rogatoria in oggetto.
Come rilevato dal MPC nella sua risposta al ricorso del 29 novembre 2010, la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare di Milano del 14 giugno 2010 concerne unicamente una delle procedure a carico di J., per cui nulla può esserne dedotto. Risulta infatti che l'interessato è coinvolto in svariate pendenze che sono oggetto di formale rinvio a giudizio e di richiesta di patteggiamento non ancora definita. Inoltre risulta che le autorità richiedenti procedono in vari filoni d'inchiesta contro vari altri imputati e i procedimenti non si sono ancora conclusi con sentenze definitive. Tali circostanze trovano peraltro riscontro anche negli articoli di stampa prodotti dai ricorrenti stessi (act. 1.5). Non si vede quindi come il fatto di non aver trasmesso le informazioni in questione possa costituire una grave deficienza ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP , né vi è ragione di acquisire agli atti dette sentenze. Comunque sia, i ricorrenti dimenticano che ai sensi della giurisprudenza, anche qualora sussistono elementi suscettibili di escludere dal procedimento estero le persone perseguite, eccezion fatta dei casi previsti all'art. 5 CEAG - non realizzati nella fattispecie -, solo il ritiro della richiesta può mettere fine alla procedura di assistenza (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2003 del 27 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.317 /318 del 17 giugno 2009, consid. 2.3). Nel caso in esame non risulta dagli atti, né ció è del resto sostenuto dai ricorrenti, che la richiesta sia stata ritirata. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto su questo punto, con contestuale reiezione della relativa istanza processuale.
2.2 Con istanza di complemento di informazioni formulata nel quadro del loro memorandum del 28 luglio 2009 gli insorgenti hanno chiesto che fosse loro messa a disposizione la sentenza di fine giugno 2009 con la quale la Corte di Cassazione italiana ha negato la qualifica di riciclaggio ai fatti addebitati all'avv. H. qualificando la sua condotta come concorso in frode fiscale (v. act. 1 pag. 11). Essi hanno inoltre precisato che, venendo meno questa ipotesi di reato, decadrebbe l'esigenza di qualsiasi trasmissione della documentazione bancaria oggetto della rogatoria poiché il procedimento penale tenderebbe unicamente al perseguimento di concorso in frode fiscale.
Giova rammentare a questo titolo come il procedimento penale condotto dalle autorità italiane per il reato di riciclaggio di denaro non sia rivolto esclusivamente nei confronti dell'avv. H., il quale è ad ogni modo coinvolto in varie procedure. La sentenza di cui B. e la A. AG chiedono la produzione è quindi irrilevante nella fattispecie. Come gia rilevato (supra consid. 2.1), l'autorità rogante non ha rinunciato all'evasione della domanda di assistenza e dei suoi complementi, chiedendone al contrario espressamente l'esecuzione completa (v. act. 7.10). La censura va pertanto disattesa.
3. B. e la A. AG si dolgono poi di una presunta violazione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo che il contenuto della rogatoria del 12 novembre 2008 e le relative integrazioni non sarebbero state portate a loro conoscenza malgrado un'istanza di complemento di documentazione da essi formulata nel quadro del loro memorandum del 28 luglio 2009 (v. act. 1 pag. 12). I ricorrenti sostengono inoltre che la motivazione contenuta nelle decisioni impugnate sarebbe insufficiente. Il MPC non avrebbe fornito alcuna risposta alle questioni da essi sollevate nei loro memorandum del 10 giugno, 28 luglio e 6 settembre 2009, in particolare per quanto attiene all'estraneità ratione temporis e ratione materiae delle loro relazioni bancarie in riferimento alla rogatoria italiana e all'estraneità della documentazione richiesta ai fini del procedimento estero.
3.1 Il diritto di consultare gli atti costituisce un aspetto del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost (DTF 126 I 7 consid. 2b e rinvii) e nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale è concretizzato dall'art. 80 b AIMP . Tale diritto si estende a tutti gli atti decisivi per l'esito della causa (DTF 121 I 225 consid. 2a), in particolare alla domanda di assistenza giudiziaria ed ai suoi annessi e complementi, documenti indispensabili per giudicare l'ammissibilità della misura di assistenza richiesta (sentenza del Tribunale federale 1A.94/2001 del 25 giugno 2001, consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale RR. 2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1). Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
L a rogatoria del 12 novembre 2008 e le relative integrazioni fanno parte della documentazione minima che deve essere accessibile a B. e alla A. AG conformemente a lla giurisprudenza testé citata. I ricorrenti possono
inoltre prendere conoscenza del contenuto degli omissis qualora essi siano decisivi per la decisione di chiusura, ciò che non si è verificato nella fattispecie in quanto non vi è fatto alcun riferimento nella decisione impugnata. Ora dagli atti di causa non risulta che gli insorgenti si siano mai espressamente lamentati della completezza della documentazione fornita, tanto nei loro memorandum, quanto durante le operazioni di cernita della documentazione. Essi hanno potuto partecipare alla cernita della documentazione avvenuta il 15 giugno 2009 alla presenza delle autorità richiedenti (v. act. 7.9 e 7.10) ed esprimersi in merito agli atti da trasmettere, nonché fare valere nuovamente le loro argomentazioni in proposito nel quadro della procedura di ricorso ed in sede di replica. Ammesso e non concesso che si sia verificata una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità di esecuzione, disponendo la presente Corte di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto e avendo avuto i ricorrenti la possibilità di esprimersi compiutamente sulla portata degli atti litigiosi, detta violazione sarebbe comunque sanata dalla presente procedura in applicazione della giurisprudenza citata in ingresso.
3.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost . (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
Nel caso concreto il MPC ha motivato in dettaglio e con riferimenti precisi ad operazioni bancarie i motivi che lo hanno portato ad emanare le decisioni impugnate. Non vi è dubbio che gli elementi ivi contenuti sono sufficienti per permettere ai ricorrenti di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore, ciò che è peraltro dimostrato dall'articolato atto ricorsuale inoltrato alla scrivente autorità. I ricorrenti hanno quindi potuto dedurre compiutamente i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata ed hanno pertanto potuto difendersi adeguatamente. Inoltre, come giustamente indicato dal MPC nella sua risposta al ricorso del 29 novembre 2010, nei loro memoriali B. e la A. AG hanno sollevato principalmente gravami inerenti al merito del caso, il cui giudizio spetta semmai alle autorità italiane e non al giudice estero dell'assistenza (v. act. 7 pag. 3-4 e giurisprudenza ivi citata).
Visto quanto sopra anche queste censure risultano infondate.
4. Gli insorgenti lamentano infine una violazione del principio della proporzionalità, avendo il MPC omesso, nella sostanza, di dimostrare qualsiasi relazione tra il procedimento penale italiano ed i conti bancari svizzeri ad essi riferibili, nonché ordinato la trasmissione di documenti irrilevanti ed inutili ai fini dell'inchiesta estera.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c).
4.2.
4.2.1 Nella fattispecie la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto un'inchiesta per riciclaggio di denaro nei confronti di alcuni amministratori della E. S.r.l., società italiana attiva nelle operazioni di bonifica dell'area ex F. di U., sostituita dal gennaio 2006 dalla società portoghese P.. Dall'attività d'indagine svolta in Italia è emerso che diversi trasferimenti di denaro sono stati effettuati da queste società, le quali fungevano da collettore del denaro proveniente da numerose altre società italiane ed estere attive nelle succitate operazioni di bonifica, su conti svizzeri appartenenti all'avv. H. o a società ad esso riconducibili e da qui, infine, tali somme di denaro erano nuovamente trasferite su relazioni bancarie segnatamente in essere in Svizzera e riconducibili a J. o persone a lui vicine (act. 7.1 e, più precisamente, l'integrazione rogatoriale del 19 febbraio 2009). Il denaro nella disponibilità di J. all'estero sarebbe stato sottratto alla E. S.r.l e alla società portoghese P., da qui l'ipotesi di riciclaggio di denaro e l'interesse dell'autorità rogante a chiarire le movimentazioni dei conti in oggetto e i rapporti tra i loro beneficiari economici.
Dalla documentazione acquisita risulta come sulle relazioni bancarie n. 2 appartenente alla A. AG, il cui avente diritto economico è B. (fino al febbraio 2009 in comune con J.), rispettivamente sul conto n. 1, di cui le persone summenzionate risultano essere aventi diritto economico, sarebbero transitate e/o pervenute delle somme di denaro, talvolta anche ingenti, da/per conti riconducibili all'avv. H. nonché a J. o a persone a lui vicine e oggetto del procedimento in corso in Italia. In simili circostanze, non si può pertanto escludere un possibile legame tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti aperti presso la banca O. di V.. L'esistenza di tali trasferimenti ha del resto anche potuto essere evidenziata dalle autorità richiedenti nel corso della cernita della documentazione. Per questa ragione le stesse autorità hanno del resto richiesto la trasmissione dell'integralità della documentazione assunta in quanto da loro valutata pertinente alle loro inchieste (act. 7.9).
Le censure e le considerazioni espresse dai ricorrenti in merito all'estraneità ratione materiae delle relazioni bancarie ad essi intestate presso la banca O. di V. sono quindi manifestamente infondate trovandosi l'ipotesi investigativa emessa nelle rogatorie confermata dall'esito stesso della sua esecuzione.
4.2.2. B. e la A. AG sottolineano poi come dalla rogatoria risulti chiaramente che i flussi finanziari incriminati sono tutti successivi al 2004 (v. act. 7.1. pag. 4), con conseguente estraneità ratione temporis di gran parte della documentazione relativa ai loro conti con l'inchiesta estera.
Preliminarmente occorre rammentare come, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali e in particolare in materia di riciclaggio, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato ( DTF 129 II 462 consid. 4.4 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5, 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2 e 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). Allo stesso modo il Tribunale federale ha autorizzato la trasmissione dell'integralità della documentazione bancaria anche in casi in cui la ratio temporis era chiaramente limitata (sentenze del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.6; 1A.259/2006 del 26 gennaio 2007, consid. 2.2; 1A.62/2006 del 27 giugno 2006, consid. 5.6; 1A.75/2006 del 20 giugno 2006, consid. 3.1 e 3.2; nello stesso senso anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità degli interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
Nella fattispecie limitare la trasmissione della documentazione a partire dal 2000 (act. 7.9), data alla quale gli accordi e gli appalti per la realizzazione dei lavori nell'area G. hanno avuto inizio o addirittura, -come proposto dai ricorrenti - a partire dal 2004, data dell'inizio dei lavori, priverebbe certamente le autorità richiedenti di importanti informazioni, segnatamente informazioni atte a far luce sui rapporti che intercorrevano tra J. e B., i quali, come si è visto sono, o sono stati, entrambi aventi diritto economico dei conti delle ricorrenti. Tale necessità è del resto stata formulata dagli inquirenti stessi in sede di cernita quando, dopo aver visionato gli atti, ne hanno richiesto la trasmissione integrale sostenendo che " l'autorità rogante ha interesse a tutte le movimentazioni relative ai conti delle ricorrenti al fine di meglio chiarire le movimentazioni (...) e il rapporto tra i due beneficiari economici" (v. act. 7.9. pag. 2 righe 36-42 per la relazione bancaria n. 1 e pag. 3 righe 34-36 per il conto n. 2). È infatti comprensibile che l'autorità inquirente estera voglia chiarire tutti i retroscena finanziari dei fatti oggetto della procedura penale. Limitare la documentazione nei termini temporali proposti, significherebbe mutilare l'indagine estera secondo criteri palesemente in urto con la precitata giurisprudenza.
4.3 Tenuto conto di quanto esposto in precedenza e vista la complessa ed intricata serie di operazioni finanziarie in cui sono coinvolti gli indagati e numerose società ad essi riconducibili, ai documenti litigiosi non può essere negata rilevanza probatoria: la loro utilità potenziale per l'inchiesta estera è quindi data (v. DTF 126 II 258 consid. 9c). La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria risulti tuttora fondata. Constatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5; 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva rilevanza della documentazione trasmessa con i fatti perseguiti all'estero. Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio e che, pertanto, la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
5. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 3 del Regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-- a carico dei ricorrenti in solido
(fr. 3'000.-- a testa); essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le istanze processuali sono respinte.
2. Il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia complessiva di fr. 6'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, il 9 marzo 2011
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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