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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2011.6 vom 21.02.2011

Hier finden Sie das Urteil RP.2011.6 vom 21.02.2011 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2011.6

Il ricorrente A, alias B, ha presentato un ricorso contro la decisione di estradizione emessa dalla Corte d'Appello di Bologna nel caso RR201130. La Corte d'Appello di Bologna ha condannato A a una pena di 18 anni di reclusione per traffico di droga e omicidio, pena ridotta a 16 anni e sei mesi. La Corte d'Assise di Modena ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2007, con la quale A è stato condannato a una pena di 18 anni di reclusione per traffico di droga e omicidio, pena ridotta a 16 anni e sei mesi. La Corte d'Appello di Bologna ha poi emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti di A. La Corte dei Reclami Penali ha accettato il ricorso del ricorrente, ma ha respinto la richiesta di scarcerazione. La Corte ha anche rifiutato l'istituzione dell'assistenza giudiziaria gratuita per il ricorrente. Il ricorrente ha presentato una serie di argomenti contro la decisione di estradizione, tra cui la mancata applicazione del principio di favore e la violazione dei diritti minimi della difesa. Tuttavia, la Corte dei Reclami Penali ha respinto tutti questi argomenti. In conclusione, la Corte dei Reclami Penali ha accettato il ricorso del ricorrente, ma ha respinto la richiesta di scarcerazione e l'istituzione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2011.6

Datum:

21.02.2011

Leitsatz/Stichwort:

Estradizione all'Italia/Decisione di estradizione (art. 55 AIMP): cambio del cognome dell'estradando; diritti minimi della difesa nella procedura estera; gratuito patrocinio.

Schlagwörter

Apos;; Corte; Apos;estradizione; Apos;art; Tribunal; Tribunale; Apos;avv; Apos;Assise; Bologna; Apos;estradando; Parte; Brunetti; Apos;assistenza; Nella; Repubblica; Italia; Apos;Appello; Apos;ufficio; Ufficio; Apos;Italia; Modena; Secondo; CEEstr; Apos;autorità; Apos;avvocato; Apos;indennità; Presidente; Cancelliere; Settore; Estradizioni

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2011.30 + RP.2011.6

Sentenza del 21 febbraio 2011

II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente,

Giorgio Bomio e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. alias B., attualmente detenuto, rappresentato dall'avv. Elio Brunetti

Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia , Settore Estradizioni ,

Controparte

Oggetto

Estradizione all'Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP )


Fatti:

A. Il 31 ottobre 2002 la Corte d'Assise di Modena ha condannato A. (alias B.) ad una pena di 18 anni di reclusione per traffico di droga e omicidio, pena ridotta a 16 anni e sei mesi dalla Corte d'assise d'appello di Bologna il 19 dicembre 2007, verdetto confermato dalla Corte di cassazione con sentenza del 4 maggio 2010.

B. Il 9 luglio 2010 A. è stato oggetto di una segnalazione internazionale nel sistema d'informazione Schengen (SIS) su domanda delle autorità italiane. Il predetto è stato arrestato il 24 settembre 2010 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio del 22 settembre 2010 emesso dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera della Polizia del Cantone Ticino, la quale lo ha condotto al Penitenziario cantonale "La Stampa" di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese A. ha dichiarato di chiamarsi adesso B., precisando di aver cambiato cognome dopo il suo matrimonio. Egli si è opposto alla sua estradizione in via semplificata all'Italia. Il 27 settembre 2010 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso.

C. Il 18 ottobre 2010 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto formalmente l'estradizione di A., la quale è stata concessa il 21 dicembre 2010.

D. Il 20 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa, la sua definitiva scarcerazione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

E. Mediante osservazioni del 28 gennaio 2011 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.

F. Nella sua replica del 14 febbraio 2011 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ( AIMP ; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA , applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP ; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ( CAS ).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS ). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente sostiene che la sua estradizione dovrebbe essere negata per ragioni formali, in quanto la richiesta italiana si riferirebbe a A. e non a B.

In occasione del suo interrogatorio del 24 settembre 2010 (v. act. 6.3), il ricorrente ha dichiarato di chiamarsi B., ma che in precedenza il suo nome era A. Egli ha cambiato cognome nel 2008, contraendo matrimonio con una cittadina tedesca (di madre tedesca e padre bulgaro) in Bulgaria, Paese in cui sarebbe possibile adottare il cognome della moglie. L'estradando avrebbe quindi scelto il cognome B. per ragioni di sicurezza, in quanto in passato sarebbe stato collaboratore di giustizia in Italia. Quanto precede permette di affermare che A., alias B., è chiaramente la persona ricercata dalle autorità italiane, ragione per cui la censura sollevata va respinta.

3. L'estradando afferma che il procedimento conclusosi con la sua condanna del 19 dicembre 2007 avrebbe violato i diritti minimi della difesa nonché la garanzia di un equo processo. Da una parte, l'autorità italiana non avrebbe tenuto conto della nomina da lui effettuata dell'avvocato C. con riferimento al giudizio d'appello per il quale il difensore non avrebbe ricevuto alcuna notificazione. Dall'altra, egli non sarebbe stato informato del suo diritto di non rispondere in occasione del processo di primo grado, ragione per cui tutte le sue dichiarazioni effettuate in tale sede sarebbero inutilizzabili.

3.1 Secondo l'art. 3 n . 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr , il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP , q uando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a perseguire l'estradato.

3.2 Nella fattispecie, si rileva innanzitutto che il ricorrente durante tutta la procedura - ossia davanti alla Corte d'Assise di Modena, alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nonché alla Corte di cassazione - è sempre stato difeso dall'avvocato di fiducia D. (v. act. 6.6, pag. 13; act. 6.5). Sulla base degli atti dell'incarto non è possibile verificare il momento in cui l'avvocato C. abbia affiancato la suddetta nella difesa del ricorrente; il suo nome figura nondimeno nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna relativa alla sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nei confronti dell'estradando. Ciò non è comunque determinante ai fini del presente giudizio, dato che quanto precede permette senz'altro di affermare che il ricorrente è stato sufficientemente difeso durante la procedura italiana, in ossequio all'art. 6 CEDU .

Per quanto riguarda la censura legata al diritto di non rispondere, questa Corte osserva che la Corte d'Assise di Modena si è chinata sulla problematica dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente durante la procedura italiana, giungendo alla conclusione che nulla ostava al loro impiego (v. act. 6.6, pag. 42 e segg.). Come ammesso dal ricorrente stesso, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha pure analizzato tale censura respingendola (v. act. 1 pag. 8), soluzione avallata dalla Corte di cassazione italiana, vista la reiezione del ricorso (v. act. 6.6, pag. 256).

In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per ritenere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi degli art. 5 e 6 CEDU nonché 37 cpv. 2 AIMP . Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né per concedere la richiesta scarcerazione immediata.

5. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.

5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP ). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA ).

5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debitamente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. incarto RP.2011.6 , act. 4.1) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando le questioni in ambito di diritti minimi di difesa un approfondimento giudiziario, ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Elio Brunetti è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.

5.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ).

5.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2 -4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA ). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 2'000.-- (IVA inclusa).


Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La richiesta di scarcerazione è respinta.

3. Non sono prelevate spese.

4. La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Elio Brunetti un importo di fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.

Bellinzona, 21 febbraio 2011

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Elio Brunetti

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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