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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2011.14 vom 25.03.2011

Hier finden Sie das Urteil BP.2011.14 vom 25.03.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2011.14

Il Tribunale penale federale ha deciso che il Decreto di edizione e sequestro della documentazione del 23 febbraio 2011 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) non ha effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del Codice di diritto processuale penale svizzero oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento. L'effetto sospensivo dipende dalla particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco. La decisione non prevede alcun rimedio giuridico per i reclamanti.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2011.14

Datum:

25.03.2011

Leitsatz/Stichwort:

Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Presidente; Corte; énal; Decreto; Ministero; Confederazione; Apos;effetto; Apos;art; Apos;apposizione; édéral; Tribunale; Cancelliera; Rocco; Taminelli; Decreto; Apos;efficacia; Commentaire; Berna; énale; Basilea; Schweizerische; Bundesstrafgericht; Numero; Apos;incarto:; Procedure; Composizione; Giudice; Ponti

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BP.2011.12 -14
(Procedure principali: BB.2011.25 -27)

Decreto del 25 marzo 2011
Il Presidente della
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A.,

2. B.,

3. C. LTD,

tutti rappresentati dall'avv. Rocco Taminelli,

Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Opponente

Oggetto

Effetto sospensivo (art. 387 CPP)


Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visti:

- il reclamo dell'8 marzo 2011 interposto dai reclamanti contro il "Decreto di edizione e sequestro della documentazione" del 23 febbraio 2011 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), relativo alle relazioni n. 1 intestata alla C. Ltd, n. 2 intestata a A. e n. 3 intestata a D., decreto notificato unicamente alla banca E. SA di Lugano, istituto bancario che il 24 febbraio 2011 ha comunicato al legale dei reclamanti la ricezione del decreto di edizione e sequestro summenzionato e informato della possibilità di interporre reclamo nei 10 giorni alla I Corte dei reclami penali;

- le domande di effetto sospensivo in via supercautelare e a titolo provvisionale, nonché di apposizione dei sigilli contenute nel reclamo;

- la concessione in data 9 marzo 2011 dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare nella misura in cui è stata decretata la messa sotto sigilli della documentazione delle relazioni n. 1, n. 2 e n. 3 (act. 2);

- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC il 14 marzo 2011 (act. 3).

Considerato:

- che il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del Codice di diritto processuale penale svizzero oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento (art. 387 CPP);

- che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l'efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile ( Bösch , Die Anklagekammer des Schweizerichen Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all'assenza di effetto sospensivo ( Corboz , Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; Kolly , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);

- che, nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata del MPC sia stata denominata "Decreto di edizione e sequestro della documentazione Art. 263 ss . CPP " e malgrado il MPC abbia indicato, nelle sue osservazioni, di avere nel contempo proceduto al sequestro della documentazione quale mezzo di prova (v. act. 3, pag. 3), non risulta ancora essere stata emessa nessuna ordinanza formale di sequestro motivata, impugnabile, motivo per cui si deve considerare che il reclamo dell'8 marzo 2011 (act. 1) sia stato presentato nella fase dell'edizione e perquisizione delle carte e dunque che la richiesta di apposizione dei sigilli sia disciplinata dall'art. 248 CPP e non dall'art. 264 cpv. 3 CPP ;

- che, giusta l'art. 248 cpv. 1 CPP, il detentore può chiedere che carte, registrazioni e altri oggetti vengano sigillati in quanto essi non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi;

- che, per detentore, si intende la persona che possiede effettivamente le carte, registrazioni e altri oggetti; trattandosi di documentazione bancaria, detentore sarà la banca, e non invece il titolare del conto o l'avente diritto economico (v. Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret (Editori), 2011 Basilea, Chirazi , n. 4 ad art. 248; Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2010, Basilea, n. 6 ad art. 248; FF 2006 1142 );

- che pertanto, contrariamente a quanto asserito dai reclamanti, essi non sono legittimati a richiedere l'apposizione dei sigilli, facoltà che invece spettava alla banca E. in sede di perquisizione (per la differenza tra perquisizione e sequestro cfr. sentenza TPF 2006 307 ), e che l'istituto bancario non ha fatto valere;

- che pertanto la domanda di effetto sospensivo è irricevibile e l'apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011 va revocata;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.


Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è irricevibile.

2. L'apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011 è revocata.

3. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 25 marzo 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Rocco Taminelli

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

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