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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2010.179 vom 21.10.2010

Hier finden Sie das Urteil RR.2010.179 vom 21.10.2010 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2010.179


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2010.179

Datum:

21.10.2010

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): esposto dei fatti; diritto di essere sentito; pubblica udienza; proposta di un mezzo di prova; terzo non implicato; proporzionalità; segreto bancario e protezione della sfera privata.

Schlagwörter

Apos;; Apos;autorità; Tribunal; Tribunale; Apos;assistenza; Apos;art; Apos;estero; Apos;esecuzione; Corte; Regione; Sicilia; Svizzera; Apos;esistenza; Nella; Zimmermann; Berna; Zurigo; Ministero; Confederazione; Repubblica; Lapos;autorità; Apos;indagine; Apos;altro; Apos;Accordo; OAIMP; Stato; Apos;obbligo; énal; Presidente; Apos;Italia

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2010.179

Sentenza del 21 ottobre 2010

II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova , Presidente,

Giorgio Bomio e Roy Garré,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

L a società A . , rappresentata dall'avv. Gabriele Padlina,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Fatti:

A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 25 febbraio, il 6 agosto ed il 12 ottobre 2009, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata . L'autorità rogante ha in corso un'indagine avente per oggetto un sistema di cessione di crediti, attuato tra il 2000 ed il 2006, vantati da alcune Aziende sanitarie pubbliche ( ASL ) siciliane, costituitesi nel consorzio denominato consorzio B. S.r.l., nei confronti della Regione Sicilia. Cessionaria dei crediti, ammontanti a più di 670 milioni di euro, risulterebbe essere la banca C. a Londra, la quale avrebbe ottenuto la cessione dei crediti in questione grazie alla società D. S.r.l. a Milano, sua società consulente nonché procacciatrice d'affari, la quale sarebbe riconducibile a E. e F., quest'ultimo avendo nel contempo ricoperto la carica di consulente economico dell'allora Presidente della Regione Sicilia. L'autorità inquirente italiana ha appurato l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, estero su estero, in relazione alla suddetta cessione di crediti, con uomini politici quali destinatari. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati per conto della società D. S.r.l. con l'ausilio di società estere con conti all'estero. Sarebbe così stato costituito il consorzio di cui sopra, il quale avrebbe scelto la banca C. per la cessione dei crediti delle ASL siciliane, consentendo alla banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. In relazione a tali operazioni, è risultato in particolare che la banca C. abbia riconosciuto provvigioni ad entità riconducibili al defunto G., già senatore della Repubblica italiana, altro personaggio ritenuto un intermediario della suddetta banca per transazioni con enti pubblici italiani. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante postula l'acquisizione della documentazione relativa al conto no. 1 presso la banca H. di Lugano.

B. Mediante decisioni del 5 marzo 2009 e 11 gennaio 2010, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l'altro, alla banca H. l'edizione di tutta la documentazione relativa al conto testé citato.

C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione bancaria concernente il conto no. 1 presso la banca H. intestato alla società A. Inc.

D. Il 20 agosto 2010 la società A. Inc. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone, in via principale, l'annullamento. In via subordinata, essa domanda che all'autorità rogante venga trasmessa unicamente la documentazione, in forma anonimizzata, concernente due bonifici bancari ben precisi.

A conclusione delle sue osservazioni del 15 settembre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità. Con scritto del 16 settembre 2010 il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto.

E. Con memoriale di replica dell'8 ottobre 2010, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 ( LTPF ; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento ( RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ( CAS ). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS ). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova giusta l'art. 74 AIMP , resa dall'autorità federale di esecuzione (v. art. 80 k AIMP ). Trattandosi di un'impugnativa rivolta contro una decisione di chiusura, essa ha effetto sospensivo ope legis (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80 l cpv. 1 AIMP ; TPF 2007 79 consid. 1.5). La contestuale richiesta di conferma cautelare dell'effetto sospensivo presentata dalla ricorrente è pertanto superflua. La legittimazione della società A. Inc. , titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a OAIMP ; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La società A. Inc. (in seguito: la ricorrente) sostiene che la domanda di assistenza presenta carenze formali e materiali. La descrizione delle circostanze personali, fattuali, temporali e geografiche, in cui i paventati reati si sarebbero realizzati sarebbe assolutamente insufficiente per permettere all'autorità rogata di verificarne la punibilità secondo le norme penali svizzere.

2.1 Gli art. 14 CEAG , 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza ( DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza ( DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).

2.2 Nella fattispecie, va premesso che il procedimento penale italiano è per il momento diretto contro ignoti, ragione per cui l'autorità estera non ha potuto specificare esattamente il ruolo assunto e gli atti compiuti dalle varie persone implicate nei fatti oggetto d'indagine. Fosse tutto chiaro e provato, l'autorità richiedente non avrebbe d'altronde bisogno di inoltrare una rogatoria alla Svizzera per ottenere informazioni già in suo possesso. Ciò detto, dalla rogatoria del 7 gennaio 2009 (v. act. 1.4 e 1.5) risultano con sufficiente chiarezza i fatti oggetto d'indagine all'estero, come già appurato da questa Corte in altri casi concernenti la medesima rogatoria (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.108 -109, RR.2010.112 -113, RR.2010.115 -116 e RR.2010.118 -119, tutte del 20 agosto 2010, consid. 2.1) e confermato dal Tribunale federale (v. sentenza nelle cause 1C_378-381/2010 del 17 settembre 2010, consid. 2.2). Oltre a quanto già evidenziato in precedenza (v. supra consid. lett. A), si rileva che nella sua rogatoria l'autorità di perseguimento estera afferma che dalle indagini in corso è emersa l'esistenza di stretti collegamenti esistenti tra pubblici ufficiali operanti presso uffici della Regione Sicilia ed intermediari finanziari, con specifico riferimento ad affari relativi alla cartolarizzazione di crediti sanitari vantati da Aziende sanitarie locali nei confronti della Regione. Fatti corruttivi sarebbero avvenuti proprio in relazione a tali rapporti d'affari. Trattasi più da vicino di rapporti tra la banca C. a Londra e la Regione Sicilia. In questo ambito, le autorità italiane sostengono di aver assodato l'esistenza di rapporti tra F. e l'allora presidente della Regione Sicilia, del quale il primo sarebbe stato consulente economico. Al vaglio delle autorità inquirenti vi sono poi le affermazioni effettuate da collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito dell'esistenza di pagamenti di somme di danaro, estero su estero, in relazione alla cessione di crediti sanitari verso la Regione Sicilia alla banca C., con uomini politici quali destinatari. Questi pagamenti sarebbero avvenuti con il coinvolgimento di società riconducibili a E. e F., i quali sarebbero stati "rappresentanti" della banca C. in Sicilia. Il consorzio delle ASL denominato consorzio B. S.r.l. avrebbe scelto la banca C. per la cessione dei crediti delle ASL italiane, consentendo alla banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. Questo guadagno maggiore sarebbe stato versato a E. e F. su conti all'estero. Per quanto attiene più particolarmente la ricorrente, l'autorità rogante ha evidenziato provvigioni versate dalla banca C. alla società I. S.r.l., società riconducibile al defunto senatore della Repubblica italiana G. Tale società avrebbe effettuato, per il tramite della fiduciaria J. SA, a Lugano, versamenti a favore del conto no. 1 presso la banca H. intestato alla ricorrente (v. act. 1.5). Alla luce di questi elementi l'autorità rogante ipotizza la sussistenza di atti corruttivi nonché di truffa a danno della Regione Sicilia. In questo senso la descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nei suoi complementi adempie senz'altro i requisiti normativi illustrati al consid. 2.1. La censura va pertanto respinta.

3. La ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentita per avere il MPC omesso di darle la possibilità di prendere posizione sulla documentazione destinata all'autorità rogante. Essa sostiene che, a seguito del divieto d'informazione impartito alla banca H., essa ha preso conoscenza dell'esistenza della procedura rogatoriale solo il 28 maggio 2010. L'autorità d'esecuzione avrebbe emanato la sua decisione di chiusura dopo soli due mesi, ossia il 21 luglio 2010, senza mai indirizzarle, per il tramite della banca, uno scritto concernente la rogatoria.

3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura ( DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non spetta quindi esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone la selezione in maniera inammissibile agli inquirenti esteri ( DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso dei ricorrenti all'esecuzione semplificata (art. 80 c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti nel rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 PA ; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi ( DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 484, 723-724; Pascal De Preux , L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost ., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP ( Zimmermann , op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; Michele Albertini , Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; Zimmermann , op. cit., n. 472; Albertini , op. cit., pag. 458 e segg.).

3.2 Nella fattispecie, dagli atti dell'incarto non risulta che la ricorrente abbia avuto occasione di esprimersi, prima dell'emanazione della decisione di chiusura, sugli atti che il MPC intendeva trasmettere all'autorità rogante. Ciò è confermato anche dalla risposta al ricorso inoltrata dall'autorità d'esecuzione. Ad ogni modo, dato che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80 m AIMP ; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002, consid. 2.6) e che l'ordine di edizione dell'11 gennaio 2010 è stato correttamente notificato alla banca della ricorrente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.132/2004 del 5 agosto 2004, consid. 2.3), ricorrente che, data l'esistenza di una convenzione di fermo banca (v. ricorso a pag. 12, e replica a pag. 19) era da considerarsi pure informata di detta decisione (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2), l'agire del Ministero pubblico ticinese non presta fianco a critiche. La persona toccata da una misura d'assistenza non può infatti accontentarsi di assumere un'attitudine passiva: quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate - in ogni caso dal 28 maggio 2010 (v. act. 1.14) - e che una decisione di trasmissione è imminente, in ossequio al principio della buona fede, ella deve intervenire presso l'autorità d'esecuzione, cercare di conoscere gli atti di cui è prevista la trasmissione ed indicare precisamente quali di questi non dovrebbero essere fatti pervenire all'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1 e 2.3 con rinvii; v. anche Zimmermann , op. cit., pag. 518 n. 479-1; Clémence Grisel , L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, tesi friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 102 e seg.). Constatata in concreto l'attitudine passiva della ricorrente, la quale era da considerarsi a conoscenza della procedura rogatoriale in corso e nonostante ciò è rimasta totalmente inattiva, la censura legata alla violazione del diritto di essere sentito andrebbe già di per sé disattesa, ma in ogni caso, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57 ) e avendo avuto la ricorrente la possibilità di consultare gli atti oggetto della decisione impugnata nonché di esprimersi compiutamente in sede di replica sugli stessi, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenza 1A.160/2003 consid. 2.2).

4. L'insorgente chiede formalmente di poter essere sentita da questa Corte per poter esporre tutte le delucidazioni necessarie ai fini del presente giudizio; essa postula in pratica la celebrazione di una pubblica udienza davanti a questo Tribunale (v. replica pag. 14).

La procedura in ambito di assistenza giudiziaria internazionale è di natura amministrativa (DTF 127 II 104 consid. 3d e rinvii). Essa non concerne accuse di natura penale ai sensi dell'art. 6 n . 1 CEDU. In concreto, non sono altresì toccati diritti e doveri di carattere civile, dato che l'autorità rogata non ha disposto la trasmissione di beni all'autorità rogante (v. sentenza del Tribunale federale 1C_471/2009 del 19 novembre 2009, consid. 2, con giurisprudenza citata; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.283 -284 del 24 marzo 2009, consid. 15; RR.2009.76 del 9 luglio 2009, consid. 2.2). Non essendo l'art. 6 n . 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché le prospettate delucidazioni orali dovrebbero apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (sui criteri in generale nella scelta della forma scritta od orale nella procedura amministrativa v., a prescindere dalla sopraccitata problematica dell'art. 6 n . 1 CEDU , Albertini , op. cit., pag. 337 e segg. con rinvii giurisprudenziali). Nella misura in cui la sua richiesta fosse da interpretarsi come istanza probatoria contestuale alla domanda di interrogare in qualità di teste K., si rinvia al considerando seguente.

5. Il ricorrente chiede l'interrogatorio in qualità di teste di L. della banca H. per chiarire tutti aspetti ancora eventualmente incerti sul versamento e la restituzione al mittente dell'importo di EUR 200'000.-.

5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche - pur valendo nella procedura amministrativa, di regola, il principio inquisitorio - la facoltà per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 124 I 203 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.132 del 4 ottobre 2010, consid. 3.2; B. Waldmann/J. Bickel in B. Waldmann/P. Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 88 ad art. 29 PA ).

5.2 Nella fattispecie, la testimonianza invocata dalla ricorrente riguarda l'accredito di EUR 200'000.- di cui lei è stata beneficiaria, denaro proveniente da un conto della società I. S.r.l., società che a sua volta ha ricevuto denaro, tramite la fiduciaria J. SA, dalla banca C., tutte entità coinvolte nelle indagini italiane. Assodata la necessità per l'autorità rogante, già solo a causa dell'accredito summenzionato, di analizzare tutte le operazioni avvenute sul conto della ricorrente per eventualmente individuare ulteriori operazioni sospette (v. infra consid. 7.2), non si vede in che misura l'audizione proposta o le delucidazioni orali della ricorrente stessa di cui al consid. 4 possano modificare tale costatazione. Risultando dunque la proposta di prova in questione irrilevante, confondendo in sostanza la ricorrente le competenze giurisdizionali del giudice dell'assistenza con quelle del giudice penale estero del merito (v. supra consid. 2.1 in fine e infra consid. 7.1), la richiesta va respinta.

6. Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto delle indagini italiane, l'assunto ricorsuale non è decisivo. L'insorgente disattende infatti che
l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit ., pag. 369 e seg. n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cvp. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, la ricorrente misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine; 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b; 118 Ib 547 consid. 3a).

7. La ricorrente ritiene che la trasmissione di tutta la documentazione relativa al suo conto bancario violi il principio della proporzionalità. Fatto salvo il bonifico di cui è stata beneficiaria, a suo dire per errore, essa contesta, sia nella sostanza che nella tempistica, l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione.

7.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57 ) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b).

7.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è senz'altro data. L'autorità italiana afferma che in data 2 gennaio 2008 la società I. S.r.l. ha effettuato un bonifico di EUR 1'480'000.- a favore di un conto no. 2 presso la banca M. intestato alla società inglese N. Tale pagamento sarebbe stato effettuato in assenza di una controprestazione da parte della società inglese, fatto che sarebbe stato confermato dallo stesso commercialista della società I. S.r.l., O., che avrebbe curato l'operazione. Quest'ultima sarebbe stata realizzata con l'intermediazione professionale della fiduciaria luganese J. SA, società con la quale G. aveva concluso una convenzione fiduciaria. In un primo tempo, la disponibilità allocata sul conto della società N. avrebbe dovuto essere trasferita sul conto no. 3 intestato a G. stesso presso la banca M. Tale trasferimento non sarebbe stato effettuato a causa della repentina morte del politico in questione. Conformemente alla suddetta convenzione fiduciaria, sarebbe stata data disposizione alla fiduciaria J. SA di trasferire parte della somma di cui sopra, più precisamente EUR 200'000.- in favore del conto no. 1 presso la banca H. intestato alla ricorrente. Siccome tale conto è stato alimentato con denaro proveniente da un conto di pertinenza della società I. S.r.l., il quale è stato a sua volta alimentato mediante bonifici effettuati dalla banca C., entrambe persone giuridiche implicate nei fatti in esame, l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione è evidente. La questione di sapere se il versamento in questione sia stato effettivamente il frutto di un semplice errore, come sostenuto dalla ricorrente, potrà essere chiarita dall'autorità rogante proprio sulla base della documentazione bancaria litigiosa. Va del resto aggiunto che, data la natura dei reati ipotizzati, detta documentazione risulta necessaria nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al riguardo non è in linea di massima decisivo che le operazioni effettuate sui conti bancari siano avvenute in un'epoca anteriore a quella dei prospettati reati, visto che è proprio con un'esplorazione diacronica delle movimentazioni che è possibile una ricostruzione sufficientemente approfondita dei fatti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità dell'interessata (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

8. La ricorrente sostiene che la misura contestata viola il diritto alla protezione della sua sfera privata, più particolarmente il segreto bancario, il quale tutelerebbe la riservatezza dei suoi dati bancari. Così facendo omette di considerare che il segreto bancario non rappresenta di per sé un ostacolo legale all'assistenza giudiziaria internazione in materia penale (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 125 II 83 consid. 5; 123 II 153 consid. 7; D. Bodmer/B. Kleiner/B. Lutz , Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zurigo 2006, n. 130 ad art. 47 LBCR; M. Aubert/J.-P. Kernen/H. Schönle , Le secret bancaire suisse, 3a ediz., Berna 1995, pag. 448; Caroline Gstöhl , Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, tesi, Berna 2008, pag. 194). Tale segreto, sancito all'art. 47 della legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) e completato dal corollario del segreto borsistico di cui all'art. 43 della legge sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1; v. Robert Roth , Le secret de négociant [art. 43 LBVM ]: norme charnière ou norme inutile?, in J.-B. Ackermann/A. Donatsch/J. Rehberg [curatori], Wirt- schaft und Strafrecht - Fest­schrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zurigo 2001, pag. 461), è peraltro già relativizzato dal le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio (v. art. 47 cpv. 5 LBCR e 43 cpv. 5 LBVM ; Günter Stratenwerth , Bankengesetz, Commentario basilese, n. 32 e segg. ad art. 47 LBCR ; Marc Sven Nater , Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel, tesi, Zurigo 2000, pag. 179 e segg.) . Fra la documentazione da trasmettere all'autorità richiedente e l'oggetto del procedimento penale all'estero deve naturalmente sussistere una connessione diretta o indiretta (v. DTF 113 Ib 157 consid. 7b; Caroline Gstöhl , op. cit., pag. 194; Paolo Bernasconi , Rogatorie penali italo-svizzere. La nuova legislazione svizzera ed il segreto bancario, Milano 1997, pag. 191). Questo è appunto ciò che risulta dal considerando 7 della presente sentenza. L'interesse alla sfera privata della ricorrente, inoltre, non può chiaramente prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG ; v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.3). Contrariamente all'assunto ricorsuale, in concreto il diritto alla riservatezza del cliente non prevale sugli interessi degli inquirenti italiani e sul loro dovere di accertare la sussistenza o meno di fatti penalmente rilevanti (v. art. 112 della Costituzione italiana e art. 50 Codice di procedura penale italiano), per cui la censura va respinta.

9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). L a tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale ( RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.


Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta di pubblico dibattimento e le istanze probatorie di cui ai considerandi 4 e 5 sono respinte.

2. Il ricorso è respinto.

3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 22 ottobre 2010

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Gabriele Padlina

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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