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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BH.2010.3 vom 10.03.2010

Hier finden Sie das Urteil BH.2010.3 vom 10.03.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BH.2010.3

Il reclamante A. ha presentato una richiesta di scarcerazione, ma la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il suo ricorso. La decisione è stata motivata dall'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e dai pericoli di fuga e collusione ancora esistenti. La Corte ha considerato che l'"esistenza di gravi indizi di colpevolezza" è un requisito fondamentale per la detenzione preventiva, ma non necessariamente richiede che il reato sia aggravato. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale consente spesso di presumerne l'esistenza. La Corte ha anche considerato che il reclamante non ha fatto valere adeguatamente i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, come richiesto dall'art. 44 PP . Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'autorità inquirente si è pronunciata al riguardo con una certa cautela e non ha commesso mancanze particolarmente gravi o ripetute. Infine, la Corte ha deciso di respingere il ricorso del reclamante, confermando la decisione di scarcerazione. La tassa di giustizia è stata posta a carico del reclamante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BH.2010.3

Datum:

10.03.2010

Leitsatz/Stichwort:

Rifiuto di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;art; Apos;imputato; Apos;autorità; Apos;inchiesta; Apos;esistenza; Corte; Svizzera; Apos;UGIF; Ministero; Confederazione; Ufficio; Apos;ambito; Apos;essere; Nella; Apos;istruttoria; Secondo; Italia; Presidente; Cancelliera; Carlo; Steiger; Apos;indagato; Apos;imputazione; Apos;altro; Apos;espletamento; Apos;indagine; Apos;adozione

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BH.2010.3

Sentenza del 10 marzo 2010

I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,

Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Carlo Steiger,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Ufficio dei giudici istruttori federali,

Oggetto

Rifiuto di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP )


Fatti:

A. A., cittadino italiano, è stato arrestato il 28 gennaio 2010 nell'ambito di un'inda­gine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP ) e di terzi anche per titolo di organizzazione criminale (art. 260 ter CP ), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup ), falsità in certificati (art. 252 CP ), falsità in documenti (art. 251 CP ) e falsa testimonianza (art. 307 CP ). Posto immediatamente in detenzione preventiva, con ordinanza del medesimo giorno, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha confermato il suo arresto, ritenuta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché dei pericoli di collusione e di fuga.

B. Con istanza del 24 febbraio 2010 all'UGIF, A. ha chiesto d'essere messo immediatamente in libertà provvisoria. Con decisione del 1° marzo 2010 il giudice istruttore federale incaricato delle indagini ha respinto la domanda di scarcerazione a causa dei gravi indizi di colpevolezza gravanti sull'indagato nonché dei pericoli di fuga e collusione ancora esistenti (v. act. 1.1).

C. Dissentendo da questa decisione, il 3 marzo 2010 A. è insorto, per il tramite del suo patrocinatore, con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale asserendo che la stessa non soddisferebbe le esigenze di legalità e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale. Più precisamente, egli contesta l'esistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico che dei pericoli di collusione e di fuga. Infine, con riferimento al pericolo di fuga, il reclamante si è dichiarato disposto a versare una cauzione commisurata alla sua situazione economica.

D. Con osservazioni dell'8 marzo 2010, l'UGIF propone la conferma della decisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).

E. Nella sua replica dell'8 marzo 2010 (completata il 9 marzo), il reclamante ribadisce in sostanza le proprie precedenti allegazioni e conclusioni, contestando le osservazioni delle autorità inquirenti (v. act. 9 e 10). Non è stata richiesta una duplica .

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP , l'imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la do­manda, l'imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP , art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF ); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP . Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o dell ' omissione in questione (art. 217 PP ). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata 1° marzo 2010; il reclamo, interposto il 3 marzo 2010, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP ).

1.3. Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).

2.

2.1. L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. Secondo l'art. 52 PP l'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L'imputato in arresto o in procinto d'essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53 PP ).

2.2. Secondo l'art. 44 PP , l'imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, di esi­stenza di ragioni d'interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 , 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost .) e dall'art. 5 CEDU . In concreto, a fondamento della sua decisione il giudice istruttore ha ritenuto sia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito all'imputazione contestata ad A., sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie.

2.3. I requisiti posti per la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell'inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell'imputato, possono essere considerati sufficienti all'inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3).

3.

3.1. In concreto, il reclamante è detenuto dal 28 gennaio 2010. Se l'inchiesta
aperta nei suoi confronti e di altri non può propriamente essere considerata agli inizi, la stessa nemmeno può essere ritenuta prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del reclamante, ma coinvolge diverse persone, fra cui dei pregiudicati, sospettate - tra l'altro - di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e partecipazione ad organizzazione criminale attiva a livello internazionale (Italia, Sudamerica). Nelle loro osservazioni al reclamo, sia il MPC che l'UGIF ribadiscono che non tutte le persone coinvolte nella fattispecie sono ancora state identificate e che occorre quindi procedere all'espletamento di ulteriori atti d'indagine. L'inchiesta in questione trovandosi attualmente ancora in una fase intermedia, non può al momento essere pretesa la produzione di prove definitive.

3.2. Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di un'in­chiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP ) per aver operato tra il 2002 e il 2006 diversi cambi di valuta (prevalentemente tra Euro e dollari USA) di importi considerevoli (in totale circa un milione di Euro) a favore dei co-imputati B. e C. Per queste operazioni egli si è avvalso di alcuni uffici cambi siti in territorio ticinese. Dal profilo oggettivo i fatti alla base dell'inchiesta nei suoi confronti sono stati sostanzialmente ammessi dal reclamante, come pure gli importi riciclati. Ora, sulla base di quanto precede, si può quindi ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo all'imputazione per titolo di riciclaggio di denaro; nel suo reclamo egli si limita peraltro a contestare la sussistenza degli aspetti soggettivi del reato, sminuendo la portata del suo coinvolgimento personale, senza però contestare la sostanza delle prove sinora raccolte dalle autorità inquirenti. Nel caso concreto occorre inoltre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti degli altri soggetti (segnatamente B. - detenuto in Brasile - e C.), strettamente correlate alla procedura in esame, ritenuto altresì che proprio dalle risultanze emergenti da tali attività investigative l'autorità di perseguimento penale ha proceduto ad estendere il procedimento nei confronti del reclamante per il titolo di riciclaggio di denaro. L'avanzamento dell'inchiesta e l'espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del reclamante.

4. Il reclamante sostiene l'inesistenza del pericolo di fuga. Egli fa infatti valere d'essere incensurato, che non sussiste pericolo di recidiva e che vive e lavora in Svizzera (a Z., ove risiede pure l'anziana madre). A suo dire, i l pericolo di fuga pot rebbe altresì essere scongiurato tramite l'adozione di provvedimenti meno restrittivi rispetto alla detenzione preventiva, quali, ad esempio, il versamento di una cauzione dell'importo di Fr. 10'000.--.

4.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l'esistenza (v. art. 44 n . 1 PP ; v., sull'influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L'esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell'interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l'estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

4.2. Nel caso concreto, il pericolo di fuga non può essere sottovalutato. Il reato contestato al reclamante è di una certa gravità, e, se questo dovesse essere confermato, potrebbe tradursi in una pena detentiva, eventualmente anche da espiare, come osservato dal MPC (v. act. 7, pag. 3). Cittadino italiano con il permesso per stranieri tipo "B", il reclamante vive e lavora in Svizzera, ma ha comunque forti legami con l'Italia, dove abitano sua moglie e il resto della sua famiglia. Vista anche la prossimità geografica, la tentazione, una volta liberato, di rifugiarsi in Italia - paese dal quale una sua estradizione verso la Svizzera non sarebbe più possibile - rimane grande. Questo insieme di circostanze,
unitamente alla prospettiva di dover scontare un'eventuale pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette d'affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d'attualità, e che nemmeno l'adozione di misure sostitutive meno coercitive - quale il postulato versamento di una cauzione - permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto.

5. Il reclamante contesta, altresì, la sussistenza di un rischio di collusione.

5.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall'altro lato, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l'esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L'autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l'eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l'esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

5.2. L'autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in Svizzera che all'estero, a dipendenza degli atti istruttori ancora da compiere. Dovesse essere liberato, secondo l'autorità inquirente sussisterebbe un forte rischio che il reclamante venga contattato, eventualmente suo malgrado, da persone toccate dalle indagini svizzere per essere informate sullo stato dell'inchiesta, con un evidente rischio di inquinamento delle prove. Il reclamante, da parte sua, fa invece valere che - viste le sue ammissioni in corso di indagine - gli atti a lui imputati sono già stati sufficientemente chiariti e che peraltro nel lungo periodo intercorso tra i suoi primi interrogatori da parte dell'autorità inquirente come persona informata sui fatti (ottobre 2008) e il suo arresto (gennaio 2010), egli non si è minimamente adoperato per far scomparire delle prove o ha assunto atteggiamenti collusivi di qualsiasi natura.

5.3. Premesso quanto sopra, la presente autorità dubita che allo stato presente dell'indagine sussistano ancora dei gravi rischi di collusione, perlomeno per quel che concerne il qui reclamante. La questione non necessita tuttavia di ulteriore disamina e può rimanere indecisa, atteso che nella fattispecie la presenza di un concreto rischio di fuga è di per sé sufficiente per il mantenimento della carcerazione del reclamante ai sensi dell'art. 44 PP .

6. Né appare, infine, nonostante le doglianze dell'insorgente, che l'inchiesta sia stata finora condotta in modo negligente o con eccessiva lentezza. Il reclamante è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta con ramificazioni internazionali e la sua posizione processuale deve continuamente essere confrontata con quella di altri soggetti nella medesima procedura. I documenti prodotti dall'autorità inquirente dinanzi a questo Tribunale dimostrano che l'imputato è stato interrogato a più riprese e che la PGF ha compiuto, a partire dal suo arresto a fine gennaio 2010, tutta una serie di atti istruttori (v. la tabella riassuntiva a pag. 4 del rapporto di segnalazione del 5 marzo 2010, act. 8.1); l'UGIF ha inoltre già stabilito una serie di date ravvicinate per ulteriori interrogatori e confronti (v. act. 1.2). Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004, consid. 3.2).

7. Visto quanto sopra, il reclamo è respinto. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF , applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP , le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di Fr. 1'500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale ( RS 173.711.32). Non si assegnano ripetibili di sorta .


Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 12 marzo 2010

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Carlo Steiger

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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