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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BA.2010.1 vom 17.03.2010

Hier finden Sie das Urteil BA.2010.1 vom 17.03.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BA.2010.1

Il Tribunale penale federale ha respinto il reclamo del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in quanto non è ammissibile. La Corte dei reclami penali ha stabilito che la trasmissione televisiva "C" censurata dallo stesso MPC, che era stata messa in onda per 4 settimane consecutive e aveva trasmesso reportage sulla presenza della criminalità organizzata calabrese in Svizzera, non configurava una violazione del principio di presunzione di innocenza. La Corte ha anche stabilito che la domanda di desistere dal procedimento ex art 120 PP era inammissibile per motivi di inammissibilità e infondatezza del gravame. Inoltre, la Corte ha stabilito che una tassa di giustizia di Fr 500-- è stata posta a carico del reclamante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BA.2010.1

Datum:

17.03.2010

Leitsatz/Stichwort:

Vigilanza (art. 28 cpv. 2 LTPF).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Corte; Tribunale; Ferro; Ministero; Confederazione; Ufficio; Apos;art; Presidente; Cancelliera; Apos;avv; Ernesto; Apos;istruzione; Svizzera; Apos;autorità; Apos;operato; Apos;incarto; Polizia; Perler; Apos;intervista; Apos;inchiesta; Contro; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BA.2010.1

Sentenza del 17 marzo 2010
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,

Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud ,

Cancelliera Tanja Inniger

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Istanza precedente

Ufficio dei giudici istruttori federali,

Oggetto

Vigilanza (art. 28 cpv. 2 LTPF )


Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

- che il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato delle indagini di polizia giudiziaria nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti il 5 giugno 2003;

- che le indagini si trovano attualmente allo stadio finale dell'istruzione preparatoria (incarto VU.2005.22);

- che con scritto del 17 febbraio 2010 al giudice istruttore incaricato delle indagini, il patrocinatore di A. ha censurato l'emissione della televisione B. denominata "C." andata in onda il 4 febbraio scorso, per aver trasmesso un reportage sulla presenza della criminalità organizzata calabrese in Svizzera nel corso della quale sono apparsi più volte il nome e l'immagine del suo assistito (v. act. 1.2);

- che secondo il reclamante tale trasmissione - realizzata con la collaborazione degli organi inquirenti italiani e svizzeri - configurerebbe una chiara quanto inammissibile violazione del principio della presunzione di innocenza, al punto da imporre una sospensione della procedura ex art. 120 PP (v. act. 1.2);

- che ritenendo che la segnalazione del 17 febbraio 2010 dell'avv. Ferro debba essere trattata alla stregua di un reclamo all'autorità di vigilanza sull'operato del MPC ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 della legge sul Tribunale penale federale ( LTPF ; RS 173.71), il 22 febbraio 2010 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso per competenza l'incarto alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 1.1);

- che chiamati ad esprimersi sul reclamo, Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) e MPC, con osservazioni del 11 e 12 marzo 2010, ne postulano la reiezione, respingendo integralmente le critiche esposte dal reclamante (v. act. 5 e 7);

- che giusta l'art. 28 cpv. 2 LTPF , la I Corte dei reclami penali esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale;

- che per invalsa giurisprudenza e dottrina, il reclamo in materia di vigilanza non costituisce un rimedio giuridico in senso stretto, dato che non viene impugnata una decisione concreta e che il reclamante non dispone in tal caso di nessun diritto a che l'autorità adita tratti il caso a lei sottoposto (DTF 123 II 402 consid. 1b/bb; 130 IV 140 consid. 3; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6° ediz., Basilea 2005, pag. 464 n. 6);

- che dalla trasmissione incriminata, visionata su cassetta dal giudice relatore e dalla cancelliera della Corte adita, non é emerso alcun elemento che possa far sospettare una partecipazione attiva degli organi inquirenti svizzeri (MPC e UGIF) alla stessa;

- che per quanto attiene le doglianze nei confronti dell'operato della Polizia giudiziaria federale, queste andrebbero in primo luogo indirizzate all'organo di vigilanza diretto - ossia il procuratore generale del MPC - e non alla I Corte dei reclami penali, cui compete solo l'alta vigilanza (v. art. 17 cpv. 1 PP);

- che, ad ogni modo, nei suoi due brevi interventi, il capo della Polizia giudiziaria federale Michael Perler non fa cenno alcuno a situazioni, delitti o nominativi specifici, limitandosi in modo del tutto generico a menzionare la pericolosità della criminalità organizzata calabrese (N'drangheta) per la Svizzera e la sua piazza finanziaria;

- che anche l'accenno ad una presunta collaborazione con la "Procura federale svizzera" che appare nei titoli di coda della trasmissione non costituisce indizio alcuno della sussistenza di tale collaborazione, in primo luogo perché tale denominazione non esiste, e in seguito poiché con tutta probabilità si riferisce ai due stralci dell'intervista concessa dal sig. Perler testé menzionati;

- che da parte loro MPC e UGIF hanno fermamente negato ogni coinvolgimento nella trasmissione in esame (v. act. 5 e 7);

- che, come addotto dal MPC, non è peraltro la prima volta che l'inchiesta che coinvolge il qui imputato è oggetto di attenzione dei media locali e nazionali, i quali nelle loro cronache avevano riportato non solo le misure adottate dal MPC ma anche dichiarazioni di alcuni imputati e persino loro fotografie (v. act. 7.1 e 7.2);

- che nella trasmissione censurata il nome di A. emerge durante un'intervista rilasciata da tale D., che però - come precisato dallo stesso conduttore della trasmissione "C." alla fine del reportage - non è una testimone ufficiale dell'inchiesta;

- che il reclamante dispone comunque della facoltà di sporgere denuncia, nelle adeguate sedi, sia contro l'ente radio-televisivo responsabile della messa in onda della trasmissione, sia contro qualsiasi persona che lo ha esplicitamente nominato;

- che ne scende che le critiche esposte dal reclamante nei confronti di MPC e UGIF in relazione alla trasmissione televisiva querelata risultano completamente infondate;

- che la domanda di desistere dal procedimento ex art. 120 PP è inammissibile nell'ambito di un reclamo in materia di vigilanza, vista la sua natura sussidiaria rispetto agli ordinari rimedi giuridici previsti dalla procedura penale (e in particolare il reclamo giusta gli art. 105 bis e 214 PP ; v. sentenza del Tribunale penale federale BA.2004.13 del 21 gennaio 2005, consid. 2.1);

- che il reclamante, risultando soccombente data l'inammissibilità e l'infondatezza del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 245 cpv. 1 PP in unione con l'art. 66 cpv. 1 LTF);

- che una tassa di giustizia di Fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale ( RS 173.711.32).

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Una tassa di giustizia di Fr. 500.-- è messa a carico del reclamante.

Bellinzona, il 17 marzo 2010

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a :

- Avv. Ernesto Ferro

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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